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Strutture dedicate alla nautica da diporto

Porti Demanio e patrimonio

Inapplicabilità della proroga ex art. 1, comma 18, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010 alle concessioni demaniali marittime per la nautica da diporto
T.A.R. Toscana, Sez. 3, Sentenza Breve 10 luglio 2013, n. 01093

Principio

Inapplicabilità della proroga ex art. 1, comma 18, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010 alle concessioni demaniali marittime per la nautica da diporto

1. Secondo il combinato disposto dell’art. 13 della legge n. 172/2003 e dell’art. 1 del d.l. n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993, le concessioni demaniali marittime a finalità turistico ricreativa hanno ad oggetto la gestione di stabilimenti balneari, gli esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, il noleggio di imbarcazioni e natanti, la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive, gli esercizi commerciali e i servizi di conduzione di strutture abitative. 
2. La concessione demaniale marittima, avente ad oggetto specchi acquei allo scopo di mantenere un punto di ormeggio per unità da diporto, non rientra in nessuna delle tipologie ascritte alla categoria delle concessioni a scopo turistico ricreativo, alle quali soltanto si applica la disciplina eccezionale sancita dall’art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, convertito nella legge n. 25/2010. Non rilevando la concreta vocazione turistica della zona o del porto interessato dalla concessione, ma solo la sussistenza di una delle tipologie tipizzate a livello legislativo nel combinato disposto dell’art. 13 della legge n. 172/2003 e dell’art. 1 del d.l. n. 400/1993, convertito nella legge n. 494/1993.
3. Nel caso di concessione demaniale marittima, avente ad oggetto specchi acquei allo scopo di mantenere un punto di ormeggio per unità da diporto, non trova applicazione il rinnovo automatico previsto dall’art. 1, comma 2, del d.l. n. 400/1993 (come sostituito dall’art. 10 della legge n. 88/2001), riferito in via eccezionale solo alle concessioni a scopo turistico ricreativo (come statuito dalla norma interpretativa di cui al citato art. 13 della legge n. 172/2003). 

T.A.R. Toscana, Sez. 3, 10 luglio 2013, n. 01093
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