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Strutture dedicate alla nautica da diporto

Porti Demanio e patrimonio

Sulla proroga ex art. 1, comma 18, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010 delle concessioni demaniali marittime per la nautica da diporto
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 18 aprile 2013, n. 02151

Principio

1. Distinzione tra porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio.
1.1. Nell’ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto, il d.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509 (regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto) distingue, all’art. 2: a) il "porto turistico", ovvero il complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra ed a mare, allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; b) il c.d. "approdo turistico", ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, legge 28 gennaio 1994 n. 84, destinata a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari; c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture non implicanti impianti di difficile rimozione, destinati ad ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto. 
1.2. Il d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 conforma il procedimento per il rilascio delle concessioni per porti turistici e approdi turistici, mentre, per quelle definibili come punti di ormeggio, specifica come la concessione debba essere rilasciata conducendo secondo principi di celerità e snellezza le procedure già operanti per le strutture d’interesse turistico-ricreativo.
1.3. Sulla base delle definizioni di cui al d.P.R. n. 509/1997 sfugge alla definizione di mero punto di ormeggio la struttura dedicata alla nautica da diporto nel cui ambito siano previste strutture inamovibili (le banchine), i servizi e le attività finalizzati all’attività nautica e le dimensioni delle imbarcazioni da diporto ospitate, dimensioni superiori al limite compreso nella definizione di “piccole” (dieci metri, come precisato dalla sentenza della Corte di cassazione, sez. III penale, 3 marzo 2010 n. 21413).

2. Sulla proroga ex art. 1, comma 18, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010 delle concessioni demaniali marittime per la nautica da diporto.
2.1. L'art. 1, comma 18°, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010 prescrive che «nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative,…il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015» è prorogato fino a tale data (termine ulteriormente prorogato dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221). Il comma 18° dell'art. 1 D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010 dispone la proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreativa, in evidente contrapposizione rispetto ad altre finalità, mercantili o industriali, pur attinenti alle attività nautiche, ma non opera ulteriori distinzioni, questa essendo la connotazione unitaria rilevante, in quanto coincidente con l’ambito della prevista revisione normativa, atta a riscontrare la comunitaria procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, nella misura in cui tali concessioni non rispettino completamente i princìpi di evidenza pubblica ed affidamento.
2.2. Anche nel caso di strutture dedicate alla nautica da diporto ascrivibili alla tipologia dei porti turistici o degli approdi turistici e cioè anche nel caso delle più ampie e stabili strutture dedicate alla nautica da diporto, è legittima la proroga concessa ex art. 1, comma 18, D.L. n. 194/2009 conv. in legge n. 25/2010. L’esclusione degli approdi e dei porti turistici dal novero delle strutture turistico-ricreative che, nella ricostruzione del Giudice di primo grado, atterrebbe solo ai punti di ormeggio, si scontra, perciò, con il dato letterale del citato art. 1, comma 18, interpretabile alla luce dell’art. 2, d.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509, il quale, come si è già ricordato, include anche le più ampie strutture nell’ambito di quelle dedicate alla nautica da diporto (e coincidente con lo scopo turistico-ricreativo). Tale significato, già immanente nel testo della norma che dispone la proroga, è stato enucleato, con portata esaustivamente esplicativa, dall’art. 1, comma 547, legge 24 dicembre 2012 n. 228, il quale aggiunge all’art. 1, comma 18, dopo le parole: «turistico-ricreative», le seguenti: «e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto», con ciò rendendo palese che il comune denominatore dell’essere attinenti alle medesime finalità pareggia tali strutture nel regime di proroga. Né potrebbe sostenersi che la precisazione recata dall'art. 1, comma 547 l. n. 228/2012 assuma valore innovativo, e perciò non retroattivo: la tesi, infatti, prova troppo, giacché condurrebbe a ritenere che anche per i punti di ormeggio la proroga sia prevista solo dalla legge n. 228/2012.

Cons. St., Sez. 6, 18 aprile 2013, n. 02151
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