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Strutture accreditate

Igiene e sanità

Sui limiti di legittimità del potere di determinazione - da parte del Servizio Sanitario nazionale - dei tetti di spesa (o budgets) per l’acquisto di prestazioni effettuate da strutture convenzionate o accreditate
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 27 giugno 2013, n. 03527

Principio

1. In generale, sui limiti di legittimità del potere di determinazione - da parte del Servizio Sanitario nazionale - dei tetti di spesa (o budgets) per l’acquisto di prestazioni effettuate da strutture convenzionate o accreditate.
Deve ritenersi legittima la determinazione - da parte del Servizio Sanitario nazionale - dei tetti di spesa (o budgets) per l’acquisto di prestazioni effettuate da strutture convenzionate o accreditate (anche se tali atti intervengono ad anno avanzato), purché l’esercizio di questi poteri si dispieghi nell’alveo di una seria ed effettiva programmazione finanziaria, in funzione del fondamentale obiettivo di contenimento della spesa, ed entro il corretto svolgimento delle procedure contrattuali previste dalla legge.
2. Sui limiti alla legittimità di tale potere di determinazione, laddove esso avvenga in mancanza di un espresso indirizzo che autorizzi la riduzione negli atti di programmazione regionale.
La autonoma determinazione da parte della ASL di un tetto di spesa in riduzione rispetto alle somme erogate nell’anno precedente, deve ritenersi legittima anche qualora sia avvenuta in mancanza di un espresso indirizzo che autorizzi la riduzione negli atti di programmazione regionale, poiché - al di là della maggiore o minore specificità degli indirizzi regionali – deve ritenersi che le ASL non abbiano bisogno di una esplicita autorizzazione regionale per ridurre i budgets relativi alle prestazioni delle strutture accreditate ove ne ravvisino la necessità alla stregua dei parametri che esse hanno l’obbligo di verificare; l'art. 8-quinquies, comma 2, del d. lgs. n. 502 del 1992, infatti, subordina espressamente il mantenimento dell'accreditamento istituzionale alla stipula degli accordi contrattuali tra le strutture private e l'Amministrazione, comminando la sospensione dell'accreditamento in caso di mancata stipula degli accordi stessi, ma tali accordi non escludono il preventivo potere autoritativo di determinazione unilaterale dei budgets da parte dell’ASL, anche in diminuzione rispetto al dato storico, al fine di contenere la spesa sanitaria nell’àmbito delle risorse previste dalla programmazione regionale. Andrà poi verificata in sede giurisdizionale la sussistenza e la validità delle motivazioni di siffatte determinazioni, ma - data la natura tecnica dei parametri e delle valutazioni operate nell’ambito nell’ambito di complessi procedimenti di programmazione sanitaria –in tali casi spetta al giudice amministrativo un sindacato limitato a verificare unicamente che non si riscontrino elementi sintomatici di illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, ovvero arbitrarietà o irragionevolezza della determinazione stessa.
3. Sulle ipotesi in cui il potere di autonoma rideterminazione da parte della ASL di un tetto di spesa in riduzione rispetto alle somme erogate nell’anno precedente può ritenersi compatibile e legittimo rispetto ai compiti contrattuali attribuiti alla stessa ASL.
La autonoma rideterminazione da parte della ASL di un tetto di spesa in riduzione rispetto alle somme erogate nell’anno precedente, deve ritenersi compatibile e legittima rispetto ai compiti contrattuali attribuiti alla ASL, laddove questa abbia previamente e tempestivamente comunicato alla struttura interessata l’esigenza di ridurre l’offerta, si deve riconoscere che la tempestiva; tale modalità operativa, infatti, rappresenta un modo corretto di esercizio, da parte dell’ASL, del potere di specificazione del rapporto contrattuale ad essa spettante. Tale potere di proposta si inserisce infatti in una attività contrattuale in cui alla parte pubblica spetta il compito di chiarire il più tempestivamente possibile gli indirizzi ed i contenuti della proposta a cui intende attenersi, mentre la parte privata resta comunque libera di accettare o meno, rinunciando nel secondo caso alla stipula dell’accordo e conseguentemente, in base all’art. 8-quater del D. Lgs. n. 502/1992, alla erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale per l’anno interessato.

Cons. St., Sez. 3, 27 giugno 2013, n. 03527
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