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Strutture accreditate

Igiene e sanità

Sui criteri di determinazione delle tariffe delle prestazioni convenzionate applicabili dalla Regione
Cons. St., Sez. 2, Parere Definitivo 3 maggio 2013, parere n. 02126

Principio

1. Sulla potestà della Regione di determinare quantità e tipologia delle prestazioni sanitarie erogabili nelle strutture pubbliche e private accreditate

Ai sensi dell’art. 1, comma 32, della legge n. 662 del 1996, risulta rimessa alla potestà unilaterale e autoritativa della Regione la determinazione della quantità e della tipologia delle prestazioni sanitarie erogabili nelle strutture pubbliche e private accreditate e, al riguardo, la Corte Costituzionale ha più volte chiarito come la spesa a livello regionale debba essere necessariamente commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano qualità e livello delle prestazioni sanitarie; cosicché l’elemento autoritativo che esercita la regione si esprime in una scelta discrezionale di politica sanitaria che deve attuare criteri di contenimento della spesa sulla base di un vincolo effettivo di disponibilità finanziarie ed il cui unico limite giuridico è costituito dalla interna ragionevolezza del percorso seguito dalla Regione.

2. Sui criteri di determinazione delle tariffe delle prestazioni convenzionate applicabili dalla Regione. 

Per quanto riguarda i criteri di determinazione dei tetti di spesa, il riferimento alle potenzialità operative di base delle singole strutture sanitarie e ai volumi effettivamente erogati negli anni precedenti costituiscono elementi oggettivi che tendono effettivamente a porre su basi omogenee e uniformi la meccanica delle riduzioni dei budget; di talché la Regione può ben determinare le tariffe delle prestazioni convenzionate in misura ridotta rispetto ai livelli massimi stabiliti dalle determinazioni dello Stato, determinando la percentuale di sconto da applicare assumendo come base di calcolo il fatturato certificato degli anni precedenti.

Cons. St., Sez. 2, 3 maggio 2013, parere n. 02126
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