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Stranieri

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Sugli effetti della produzione di documentazione falsa nell’ambito della procedura volta all’ottenimento del permesso di soggiorno
T.A.R. Piemonte, Sez. 1, Sentenza Breve 27 giugno 2013, n. 00839

Principio

1. Sugli effetti della produzione di documentazione falsa nell’ambito della procedura volta all’ottenimento del permesso di soggiorno.
Secondo consolidati principi giurisprudenziali, allorché sia accertato che lo straniero, al fine di ottenere un permesso di soggiorno, abbia prodotto in sede procedimentale documentazione falsa, attestante falsamente il possesso di uno dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo richiesto, la p.a. può denegare il rilascio del titolo e revocare quello eventualmente già rilasciato. A tal fine, in particolare, non è necessario che la falsità degli atti sia dichiarata da una sentenza penale definitiva di condanna, potendo l'autorità amministrativa procedere ad una autonoma valutazione che, se condotta alla stregua di criteri di ragionevolezza e confortata da idonei elementi di riscontro, non è soggetta al sindacato del g.a. 
2. Sull’irrilevanza, in tal caso, della circostanza che lo straniero svolga da anni attività lavorativa in maniera continuativa.
Né può assumere rilievo, in questo caso, la circostanza che lo straniero abbia sempre svolto, da quando è in Italia, e svolga tuttora, attività lavorativa, dal momento che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, appare certamente prevalente l’interesse pubblico ad impedire il soggiorno in Italia di soggetti tendenti alla consumazione di condotte fraudolente nei confronti dello Stato ospitante e della sua pubblica amministrazione.

T.A.R. Piemonte, Sez. 1, 27 giugno 2013, n. 00839
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