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Stranieri

Stranieri Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Domanda di rinnovo del permesso di soggiorno
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 27 giugno 2013, n. 03525

Principio

1. Sulla illegittimità del provvedimento di irricevibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno presentata tardivamente in caso di omessa attivazione delle garanzie di partecipazione procedimentale e sulla rilevanza di idonea giustificazione del ritardo ai fini della ricevibilità di detta domanda.
Deve ritenersi illegittimo il provvedimento di irricevibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno pervenuta oltre il termine di 60 giorni dalla scadenza del precedente (secondo quanto desumibile dall’art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998), qualora l'Amministrazione procedente abbia omesso di far ricorso, nel procedimento che ha portato all’adozione di tale atto, agli istituti di partecipazione procedimentale e, in particolare, abbia omesso la comunicazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, laddove emerga che essa avrebbe potuto consentire al destinatario di comprovare la sua situazione familiare nonché la sussistenza di gravi motivi, che possono aver determinato il ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
La giustificazione del ritardo è, infatti, rilevante ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art 13, comma 2, del D. Lgs. n. 286/1998, che, in caso di ritardo nella presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, fanno comunque salvo il caso della forza maggiore. Siffatta giustificazione può assumere altresì rilievo ai sensi dell’art. 5, comma 5, primo periodo, del medesimo decreto, che prescrivono di tenere conto, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno, degli elementi sopravvenuti, verificando, in presenza di elementi ostativi, se non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
2. Sulla natura del termine per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
In ogni caso, deve tenersi conto che la fissazione di un termine per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere considerato un aspetto certamente volto ad assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa ed il buon governo della gestione dei permessi previsti dall’ordinamento per la valida permanenza degli stranieri extracomunitari sul territorio nazionale, ma non consente comunque all’Autorità amministrativa di limitarsi ad opporre all’istanza di rinnovo la irricevibilità della domanda tardiva, senza tener conto di ogni eventuale circostanza di fatto, che possa aver determinato il superamento del veduto termine.

Cons. St., Sez. 3, 27 giugno 2013, n. 03525
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