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Strade vicinali pubbliche

Urbanistica e edilizia Atto amministrativo e silenzio della P.A.

I presupposti per l’esercizio del potere di tutela possessoria di diritto pubblico di una strada vicinale
T.A.R. Toscana, Sez. 3, Sentenza 23 aprile 2014, n. 00649

Principio

1. Erronea indicazione della data (successiva a quella di notifica) in un provvedimento amministrativo.
Qualora la data indicata in un provvedimento amministrativo, per un evidente mero errore materiale, sia successiva a quella della notifica del provvedimento stesso, tale ipotesi è assimilabile a quella in cui il provvedimento è sprovvisto di data, la quale non comporta la nullità dell’atto e può assumere rilevanza solo nei casi in cui abbia particolare influenza sul procedimento logico e determinativo del provvedimento. Pertanto, laddove l’erronea indicazione della data non impedisca né l'individuazione dell'atto né la possibilità dello stesso di spiegare i suoi effetti, tale errore non incide sulla legittimità del provvedimento.
2. I presupposti per l’esercizio del potere di tutela possessoria di diritto pubblico di una strada vicinale.
Sono da ritenersi legittimi presupposti per l’esercizio del potere di tutela possessoria di diritto pubblico di una strada vicinale – ai sensi dell’art. 378 dell’allegato F della legge 20 marzo 1865 n. 2248, ovvero ai sensi dell’art. 15 D.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446 - l'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada (anche non da tempo immemorabile, presupposto questo necessario solo in sede petitoria innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria) e della sopravvenienza di un’alterazione dei luoghi che costituisca impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività. Con la precisazione che, ai fini dell’accertamento di tale uso, non sono determinanti le risultanze catastali o l’inclusione nell'elenco delle strade pubbliche, bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile).

T.A.R. Toscana, Sez. 3, 23 aprile 2014, n. 00649
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