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Strade private adibite ad uso pubblico

Urbanistica e edilizia

Con il permesso di costruire non possono essere imposti pesi, aventi la natura sostanziale di diritti reali parziali, su beni di terzi, quand'anche già adibiti al pubblico transito.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 6 maggio 2013, n. 02416

Principio

Con il permesso di costruire non possono essere imposti pesi, aventi la natura sostanziale di diritti reali parziali, su beni di terzi, quand'anche già adibiti al pubblico transito.

1. La compressione delle prerogative del proprietario di una area assoggettata al pubblico passaggio non può spingersi (per evidente eterogeneità di ratio) sino ad ammettere l’adozione di atti abilitativi (nel caso di specie: il permesso di costruire) i quali comportino un’ulteriore forma di compressione volta al soddisfacimento di un interesse squisitamente privato ed individuale, quale l’accesso alla strada di uso pubblico.
2. Ove si ammettesse che, in sede di rilascio del permesso di costruire, all’autorità amministrativa sia consentito costituire sull’area di un terzo un peso (nel caso si specie: l’obbligo di consentire il passaggio) indipendentemente dal consenso del proprietario, si giungerebbe ad ammettere un modo surrettizio di costituzione di una servitù sostanziale (quale quella che consente il passaggio attraverso e sul fondo del vicino) al di fuori dei tassativi modi di costituzione espressamente richiamati dall’articolo 1032 del Codice civile e in assenza della corresponsione dell’indennità dovuta ai sensi degli articoli 1032 e 1053 del medesimo Codice.

Cons. St., Sez. 6, 6 maggio 2013, n. 02416
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