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Strade private adibite ad uso pubblico

Circolazione stradale Demanio e patrimonio

Strada privata. Adibizione al pubblico transito. Indici probatori
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 3, Sentenza 6 novembre 2014, n. 02912

Principio

Strada privata. Adibizione al pubblico transito. Indici probatori.
1. Va ritenuto attestato l'uso pubblico di strada privata che risulti asfaltata, servita da impianti a rete ed aperta al pubblico transito in base ad atti formali dell'Amministrazione, dotati, fino a querela di falso, di fede privilegiata ex art. 2700 c.c.
2. Al fine di escludere che una strada privata sia adibita a pubblico transito non rileva il fatto che sia senza uscita, atteso che anche un mero cortile (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sent. n. 2700 del 12 novembre 2003), se aperto al pubblico ed al traffico automobilistico indifferenziato dà luogo ad un "uso pubblico" (art. 2 cod. str.) tale da giustificare l'intervento dell'Amministrazione (nella fattispecie risultava che la strada senza uscita fosse stata asfaltata dal Comune; immettesse in un tratto viario che a sua volta incrocia con una "via comunale"; fosse manutenzionata dal Comune e fosse servita di tutti i servizi pubblici necessari per l'abitabilità e\o agibilità degli immobili prospicienti).
3. Laddove risulti che qualsiasi cittadino possa di fatto accedere liberamente alla strada\cortile di proprietà privata, a piedi o con automezzi, e che parimenti possa uscirne per immettersi nella viabilità comunale, ciò è sufficiente per ritenere che il tratto viario de quo abbia in effetti una funzione di libero collegamento dell'area in questione con le pubbliche vie circostanti e sia destinato al transito di un numero indifferenziato di persone uti cives, e non uti singuli.
4. Affinché possa considerarsi esistente una servitù pubblica di passaggio su di una strada realizzata in area privata occorre che essa: a) sia utilizzata da una collettività indeterminata di persone e non soltanto da quei soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato; b) sia concretamente idonea a soddisfare, attraverso il collegamento anche indiretto alla pubblica via, esigenze di interesse generale; c) sia oggetto di interventi di manutenzione da parte della Pubblica amministrazione (cfr. tra le tante Cons. Stato Sez. VI sent. n. 2544 del 10 maggio 2013 che conferma T.A.R. Toscana, 29 luglio 2008 n. 1834).
5. L'adibizione ad uso pubblico di una strada (o comunque di un'area) può anche avvenire mediante la c.d. dicatio ad patriam, per effetto del comportamento del proprietario che metta il bene a disposizione dei cittadini, oppure con l'uso del bene da parte della collettività indifferenziata protratto per lungo tempo, di guisa che il bene stesso venga ad assumere caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale (cfr. Cons. Stato Sez. IV sent. n. 3531 del 15 giugno 2012, che annulla T.A.R. Lazio, 6 agosto 2009 n. 7932; Cons. di Stato, Sez. I, parere n. 4361 dell'11 luglio 2011).

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 3, 6 novembre 2014, n. 02912
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