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Spese giudizio per ottemperanza

Giustizia amministrativa

1. Ricorso per ottemperanza. Interesse ad agire. Promessa di ottemperare. Cessata materia del contendere. Improcedibilità. Non sussiste. 2. (segue) pronuncia sulle spese. Compensazione. Motivazione. Gravi ed eccezionali ragioni. Criteri. Contrasto sulle spese. Soccombenza virtuale.
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 15 settembre 2014, n. 04695

Principio

1. Ricorso per ottemperanza. Interesse ad agire. Promessa di ottemperare. Cessata materia del contendere. Improcedibilità. Non sussiste.
Nel giudizio per ottemperanza promosso per il recupero delle somme dovute dall'Amministrazione, è erronea la dichiarazione di improcedibilità del ricorso basata su un’asserita mancanza di interesse all’accoglimento dello stesso, stante il deposito di una richiesta di liberatoria in quanto l'Amministrazione sia in procinto di emettere l’ordinativo di pagamento, poiché le somme dovute non sono state comunque ancora materialmente corrisposte.

2. (segue) pronuncia sulle spese. Compensazione. Motivazione. Gravi ed eccezionali ragioni. Criteri. Contrasto sulle spese. Soccombenza virtuale.
2.1. Il giudice, anche quando dichiari cessata la materia del contendere per l’intervenuta soddisfazione, nel corso del giudizio, dell’interesse azionato dal ricorrente, deve valutare, ove persista contrasto tra le parti in ordine alla sola regolamentazione delle spese giudiziali, quale sarebbe stato l’esito del giudizio, nell’ipotesi in cui tale interesse non fosse stato soddisfatto dall’Amministrazione, secondo il criterio della c.d. soccombenza virtuale.
2.2. Comporta error in procedendo, per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., il comportamento del giudice che, stante il persistente contrasto tra le parti circa la liquidazione delle spese, motivi la compensazione delle stesse attraverso la stereotipa locuzione delle “giuste ragioni” - motivazione, peraltro, non più rispondente all’attuale previsione letterale dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., che contempla la ben più incisiva e restrittiva formula, introdotta dalla riforma del 2009, delle “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione” - poiché consiste in un omissione della verifica, secondo il criterio della soccombenza virtuale, di quale sarebbe stato l’esito ipotetico del giudizio e di esplicitare, nonostante tale esito, quali “gravi ed eccezionali ragioni” potessero eventualmente giustificare la compensazione delle relative spese tra le parti.
2.3. La compensazione delle spese è erronea ed ingiusta qualora l’Amministrazione abbia corrisposto quanto dovuto solo a seguito dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza innanzi al Tar e, per la precisione, successivamente all’emissione della sentenza, costringendo in tal modo il soggetto debitore dell'Amministrazione a ricorrere a numerosi tentativi giudiziali e stragiudiziali per ottenere quanto a lui spettante in virtù di un titolo coperto dal giudicato.

Cons. St., Sez. 4, 15 settembre 2014, n. 04695
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