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Spese di lite

Giustizia amministrativa Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Limiti di sindacabilità in appello del potere del giudice amministrativo di compensare le spese di lite
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 14 luglio 2014, n. 03682

Principio

1. Limiti di sindacabilità in appello del potere del giudice amministrativo di compensare le spese di lite.
Anche se nel processo amministrativo il giudice ha ampi poteri discrezionali in ordine al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali ovvero per escluderla, con il solo limite che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio, tale discrezionalità è sindacabile in sede di appello nei limiti in cui la statuizione sulle spese possa ritenersi illogica o errata, alla stregua dell’eventuale motivazione adottata, ovvero tenendo conto da un lato, in punto di diritto, del principio in base al quale, di regola, le spese seguono la soccombenza e dall’altro, in punto di fatto, della vicenda e delle circostanze emergenti dal giudizio; i “giusti motivi”, in base ai quali il giudice dispone la compensazione tra le parti in causa delle spese del giudizio in deroga al criterio generale della soccombenza, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., richiamato dall’art. 26 cod. proc. amm., anche se non puntualmente specificati, devono quanto meno essere desumibili dal contesto della decisione.
2. Sui limiti in cui può essere disposta la compensazione delle spese di lite in un ricorso avverso il silenzio in cui l’Amministrazione sia risultata soccombente.
Ai fini della condanna alle spese dell’amministrazione soccombente nel ricorso promosso dal privato avverso il silenzio, la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – soprattutto ove postulata dal giudice di primo grado come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione dell’Amministrazione in ordine all’entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all’esperimento di forme di comunicazione ed informazione all’istante sullo stato del procedimento – non può ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare l’inerzia dell’Amministrazione e, conseguentemente, la compensazione delle spese di lite.

Cons. St., Sez. 3, 14 luglio 2014, n. 03682
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