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Spending review

Contratti pubblici Giurisdizione e competenza

Giurisdizione del G.A. in tema di elenco dei prezzi di riferimento predisposto dall’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 163/2006 con riguardo ai prezzi dei principi attivi assunti a base di talune specialità medicinali
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3, Sentenza 2 maggio 2013, n. 04404

Principio

Giurisdizione del G.A. in tema di elenco dei prezzi di riferimento predisposto dall’Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 163/2006 con riguardo ai prezzi dei principi attivi assunti a base di talune specialità medicinali.
1. L’elenco dei prezzi di riferimento di dispositivi medici, farmaci per uso sanitario, servizi sanitari e non sanitari (pubblicato al sito web dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è redatto ai sensi dell’articolo 15 , comma 13, lettera b) d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificativo dell’articolo 17, comma 1, lettera a) d.l. 6 luglio 2011, n. 98. Detto elenco s’inserisce nell’ambito delle misure di razionalizzazione della spesa sanitaria adottate nell’ambito della cd. “spending review”, è stato predisposto in base a una complessa disciplina.
2. Originariamente la redazione dell’elenco dei prezzi è stata prevista dall’art. 17, comma 1, lettera a) D.L. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011. In base a tale disposizione la redazione e pubblicazione dell’elenco dei prezzi di riferimento era prevista nell’ipotesi in cui non fosse raggiunta, nel termine del 30 aprile 2012, l’intesa tra lo Stato e le Regioni prevista dal primo comma dell’articolo e la finalità del’elenco era quella di fornire alle Regioni uno strumento operativo di controllo e razionalizzazione della spesa sanitaria.
3. Il 6 luglio 2012 è entrata in vigore la normativa dell’art. 15, comma 13 lettera b) del D.L. n. 95/2012 conv. in legge n. 135/2012 che ha modificato l’originario testo dell’art. 17, comma 1, lettera a) D.L. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011. A seguito di tale modifica l’elenco dei prezzi di riferimento cessava di costituire uno “strumento operativo” a disposizione delle Regioni per il contenimento e la razionalizzazione della spesa sanitaria ed era sostanzialmente trasformato in un elenco di prezzi fissati d’imperio, dato che erano introdotti nel caso di “differenze significative” (cioè di oltre il 20%) l’obbligo dell’amministrazione di procedere a rinegoziazione del contratto e, in caso di mancato accordo con il fornitore, la facoltà di recesso senza oneri a suo carico.
4. Con D.L. n. 158/2012 conv. in legge n. 189/2012, è stata introdotta una nozione di prezzo di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza qualificandolo come “il 5° percentile, ovvero il 10° percentile, ovvero il 20° percentile, ovvero il 25° percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi sulla base della significatività statistica e della eterogeneità dei beni e dei servizi riscontrate” dall’Osservatorio e aggiungendo che “il percentile è tanto più piccolo quanto maggiore risulta essere l'omogeneità del bene o del servizio. Il prezzo è rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni”. Quest’ultima versione della disposizione restava però in vigore per un periodo di tempo limitato in quanto l’articolo 17, comma 1, lettera a) del d.l. n. 98 del 2011 era nuovamente modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228
5. A partire dalla legge di conversione D.L. 13 settembre 2012, n. 158 conv. in legge 8 novembre 2012, n. 189 (e quindi dalla data del 11 novembre 2012) la legge, oltre a definire la nozione di differenza significativa che costituisce il presupposto della rinegoziazione, ha anche individuato un criterio per l’identificazione del prezzo di riferimento prevedendone la fissazione al 5° percentile, ovvero al 10° percentile, ovvero al 20° percentile, ovvero al 25° percentile dei prezzi rilevati per ciascun bene o servizio oggetto di analisi sulla base della significatività statistica e della eterogeneità dei beni e dei servizi riscontrate dall’Osservatorio, con la precisazione che il percentile è tanto più piccolo (o meglio basso) quanto maggiore risulta essere l’omogeneità del bene o del servizio e che il prezzo è rilasciato in presenza di almeno tre rilevazioni.
6. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’impugnazione dell’elenco che costituisce un vero e proprio provvedimento amministrativo, sotto certi profili non dissimile a un provvedimento-prezzi, cioè a un provvedimento che stabilisce un “prezzo imposto” (proprio per effetto della trasformazione dell’elenco, operata dal d.l. n. 95 del 2012, da strumento operativo di controllo e contenimento della spesa a atto che individua un prezzo massimo – che si identifica con il prezzo dell’elenco maggiorato del 20% - il cui superamento rende obbligatoria la rinegoziazione del contratto con riconduzione del corrispettivo al prezzo di riferimento ovvero il recesso da parte dell’amministrazione).

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 3, 2 maggio 2013, n. 04404
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