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Sostituzione in corso di gara di un consorzio stabile

Contratti pubblici

Sulla disciplina dei finanziamenti applicata ai consorzi stabili e l’ipotesi di sostituzione in corso di gara della consorziata designata per l’esecuzione
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 6, Sentenza 4 ottobre 2019, n. 04731

Premassima

Nell’ipotesi in cui la consorziata designata per l’esecuzione in un consorzio stabile, resti priva dei requisiti di partecipazione, la stazione appaltante compresa in un raggruppamento temporaneo di imprese dovrà interpellare quest’ultimo, sia assegnando un termine congruo ai fini della prosecuzione alla gara attraverso la riorganizzazione delle medesime imprese, sia valutando l’esistenza delle condizioni e dei presupposti utili a sostituire la consorziata designata o altra riorganizzazione del raggruppamento ed infine verificando la permanenza dei requisiti di partecipazione e di qualificazione, nonché l’incidenza della modifica soggettiva sul piano dell’offerta formulata.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Collegio ha, in primo luogo, ribadito che qualora un Consorzio stabile partecipante ad una gara proponga determinate imprese consorziate per l’esecuzione dei lavori, occorrerà esclusivamente che quest’ultime sia qualificate per la categoria e la classifica delle opere ad esse assegnate, senza la necessità di possedere in proprio la qualificazione per l’intero importo predisposto nel disciplinare. Siffatta procedura consente al Consorzio e alle imprese designate di istituire una comune struttura di impresa tale da modulare la propria organizzazione imprenditoriale nonché, l’offerta si dà prefigurare l’apporto di ognuna consorziata nei limiti della singola qualificazione posseduta per categoria e classifica.

Precisando, altresì, che se il disciplinare nulla dispone nello specifico, non sarà necessaria la ripartizione delle quote dei lavori tra le imprese designate, dal momento che sarà sufficiente pareggiare unitamente con la loro qualificazione l’importo dei lavori affidati.

Il Consesso ha successivamente esaminato la problematica della sostituzione in corso di esecuzione dell’impresa designata dal Consorzio, priva dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, rubricato “Codice dei contratti pubblici”, adducendo tre temi: in primo luogo l’applicabilità dei commi 17 e 18 anche ai consorzi stabili; in secondo luogo, nell’ipotesi di perdita dei requisiti ex art. 80 in sede di gara, il Consorzio stabile, avendo partecipato alla gara in R.T.I con mandatario, risulterebbe non consentita la sostituzione di quest’ultimo, che diversamente potrebbe eseguire prestazioni in proprio o per mezzo della mandante; infine, qualora sia la consorziata designata a perdere i suddetti requisiti, sarebbe da escludere la sua sostituzione in fase di gara, fatta eccezione nell’ipotesi disciplinata dall’art. 48, comma 7-bis del codice dei contratti pubblici.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni si desume che il Consesso, in ragione delle valutazioni argomentate dall’Adunanza Plenaria, abbia interpretato le norme accogliendo la sostituzione in fase di gara anche della consorziata designata, determinando in tal modo il dovere in capo alla stazione appaltante di interrogare il raggruppamento per individuare un termine congruo per la riorganizzazione al fine di dare seguito alla partecipazione alla gara.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 6, 4 ottobre 2019, n. 04731
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