Sostituzione in corso di gara di un consorzio stabile
Contratti pubblici
Premassima
Principio
Nella sentenza emarginata
in epigrafe, il Collegio ha, in primo luogo, ribadito che qualora un Consorzio
stabile partecipante ad una gara proponga determinate imprese consorziate per l’esecuzione
dei lavori, occorrerà esclusivamente che quest’ultime sia qualificate per la
categoria e la classifica delle opere ad esse assegnate, senza la necessità di
possedere in proprio la qualificazione per l’intero importo predisposto nel
disciplinare. Siffatta procedura consente al Consorzio e alle imprese designate
di istituire una comune struttura di impresa tale da modulare la propria
organizzazione imprenditoriale nonché, l’offerta si dà prefigurare l’apporto di
ognuna consorziata nei limiti della singola qualificazione posseduta per
categoria e classifica.
Precisando, altresì, che
se il disciplinare nulla dispone nello specifico, non sarà necessaria la ripartizione
delle quote dei lavori tra le imprese designate, dal momento che sarà
sufficiente pareggiare unitamente con la loro qualificazione l’importo dei
lavori affidati.
Il Consesso ha
successivamente esaminato la problematica della sostituzione in corso di
esecuzione dell’impresa designata dal Consorzio, priva dei requisiti di partecipazione
ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, rubricato “Codice dei
contratti pubblici”, adducendo tre temi: in primo luogo l’applicabilità dei
commi 17 e 18 anche ai consorzi stabili; in secondo luogo, nell’ipotesi di perdita
dei requisiti ex art. 80 in sede di gara, il Consorzio stabile, avendo partecipato
alla gara in R.T.I con mandatario, risulterebbe non consentita la sostituzione
di quest’ultimo, che diversamente potrebbe eseguire prestazioni in proprio o
per mezzo della mandante; infine, qualora sia la consorziata designata a
perdere i suddetti requisiti, sarebbe da escludere la sua sostituzione in fase
di gara, fatta eccezione nell’ipotesi disciplinata dall’art. 48, comma 7-bis
del codice dei contratti pubblici.
Pertanto, alla luce
delle suesposte considerazioni si desume che il Consesso, in ragione delle
valutazioni argomentate dall’Adunanza Plenaria, abbia interpretato le norme
accogliendo la sostituzione in fase di gara anche della consorziata designata,
determinando in tal modo il dovere in capo alla stazione appaltante di interrogare
il raggruppamento per individuare un termine congruo per la riorganizzazione al
fine di dare seguito alla partecipazione alla gara.