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Sostituzione della guida

Trasporti

Trasporto pubblico non di linea. Taxi. Titolare di licenza. Istituto della sostituzione della guida. Morte. Pluralità di coeredi. Trasferimento di licenza a uno soltanto o a un terzo nominato congiuntamente. Omissione. Decadenza della licenza
T.A.R. Piemonte, Sez. 2, Sentenza 16 settembre 2014, n. 01473

Principio

Trasporto pubblico non di linea. Taxi. Titolare di licenza. Istituto della sostituzione della guida. Morte. Pluralità di coeredi. Trasferimento di licenza a uno soltanto o a un terzo nominato congiuntamente. Omissione. Decadenza della licenza.

1. In tema di licenza per esercizio del servizio taxi, la legge n. 21 del 1992 disciplina l’istituto della “sostituzione alla guida”, il quale può articolarsi in una duplice fattispecie:
i) sostituzione del titolare della licenza, di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 21/1992, in base al quale è consentito al titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi di mantenere la licenza nonostante un periodo di inattività lavorativa o per il tempo occorrente a maturare i necessari requisiti;
ii) sostituzione dell’erede minorenne del titolare della licenza, di cui all’art. 10, comma 2, della legge n. 21/1992, in base è consentito a chi sia erede minorenne di titolare di licenza taxi, che aspiri ad esercitare in futuro la medesima licenza, di non vedersi revocato il titolo per il tempo occorrente a diventare maggiorenne;
2. Nelle ipotesi in cui il titolare della licenza per esercizio taxi abbia lasciato più coeredi, in tanto uno di loro (anche minorenne) potrà farsi sostituire alla guida in quanto abbia già ottenuto il trasferimento della licenza da parte degli altri coeredi congiuntamente. Infatti, a seguito della morte del precedente titolare della licenza, il titolo entra nella comunione dei eredi, con la conseguenza che, in base alla legge n. 21/1992, la licenza va trasferita ad uno dei coeredi oppure, entro il termine massimo di due anni, ad un terzo, da loro nominato congiuntamente; pena, altrimenti, la decadenza del titolo ed il suo rientro nella disponibilità esclusiva dell’amministrazione.

T.A.R. Piemonte, Sez. 2, 16 settembre 2014, n. 01473
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