Sospensione dal servizio infermieristico per inosservanza di obbligo vaccinale
Autorità indipendenti Professioni sanitarie
Premassima
Principio
Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Supremo Consesso ha escluso il
pericolo di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, introducendo una “clausola
di salvaguardia” prevedendo, appunto, la possibilità per quest’ultimo di
rimuovere agevolmente ogni effetto negativo dell’atto impugnato attraverso la
vaccinazione anti Covid-19, assolvendo l’obbligo derivante dalla legge, nonché
il giuramento professionale prestato prima dell’esercizio della professione
infermieristica.
Inoltre, richiamando l’orientamento della giurisprudenza, secondo cui “il
diritto soggettivo individuale al lavoro ed alla conseguente retribuzione è sì
meritevole di protezione, ma solo fino all’estremo limite in cui la sua tutela
non sia suscettibile di arrecare un pregiudizio all’interesse generale, di fronte
al quale è destinato inesorabilmente a soccombere, sicché, ove il singolo
intenda consapevolmente tenere comportamenti potenzialmente dannosi per la
collettività, violando una disposizione di legge che quell’interesse miri
specificatamente a proteggere, deve sopportarne le inevitabili conseguenze”,
ne discende che l’interesse del ricorrente all’esercizio dell’attività
sanitaria e alla corrispettiva percezione della remunerazione in violazione
dell’obbligo vaccinale debba soccombere a causa delle improrogabili esigenze di
garantire tutela alla salute pubblica, specie di coloro che si rivolgono al
personale sanitario.