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Sospensione dal servizio infermieristico per inosservanza di obbligo vaccinale

Autorità indipendenti Professioni sanitarie

Sulla sospensione dal servizio di infermiere per mancanza di atto formale di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale da parte della competente Azienda ospedaliera
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, Ordinanza ORDINANZA CAUTELARE 13 gennaio 2022, ord. n. 00007

Premassima

La delibera del Consiglio Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, dichiarante la sospensione dall’Albo degli infermieri di un infermiere sottrattosi all’obbligo vaccinale in assenza di un elemento legittimante la non vaccinazione, non deve essere sospesa contrariamente sia alla mancanza di un atto formale di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale ad opera della competente Azienda Sanitaria, sia all’impossibilità per l’Ordine professionale di subentrare alla suddetta azienda per il controllo di un fatto, ossia la mancata sottoposizione a vaccinazione, giacché sia compito del legislatore determinarne vincolativamente le conseguenze.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe, il Supremo Consesso ha escluso il pericolo di un danno grave ed irreparabile per il ricorrente, introducendo una “clausola di salvaguardia” prevedendo, appunto, la possibilità per quest’ultimo di rimuovere agevolmente ogni effetto negativo dell’atto impugnato attraverso la vaccinazione anti Covid-19, assolvendo l’obbligo derivante dalla legge, nonché il giuramento professionale prestato prima dell’esercizio della professione infermieristica.

Inoltre, richiamando l’orientamento della giurisprudenza, secondo cui “il diritto soggettivo individuale al lavoro ed alla conseguente retribuzione è sì meritevole di protezione, ma solo fino all’estremo limite in cui la sua tutela non sia suscettibile di arrecare un pregiudizio all’interesse generale, di fronte al quale è destinato inesorabilmente a soccombere, sicché, ove il singolo intenda consapevolmente tenere comportamenti potenzialmente dannosi per la collettività, violando una disposizione di legge che quell’interesse miri specificatamente a proteggere, deve sopportarne le inevitabili conseguenze”, ne discende che l’interesse del ricorrente all’esercizio dell’attività sanitaria e alla corrispettiva percezione della remunerazione in violazione dell’obbligo vaccinale debba soccombere a causa delle improrogabili esigenze di garantire tutela alla salute pubblica, specie di coloro che si rivolgono al personale sanitario.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 2, 13 gennaio 2022, ord. n. 00007
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