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Sopravvenuta carenza di utilità: annullamento e permanenza di interesse alla pronuncia di merito

Giustizia amministrativa

Sulla permanenza dell’interesse a ricorrere alla pronuncia di merito una volta venuta meno l’utilità dell’annullamento ai fini risarcitori
Cons. St., Sez. 3, Sentenza 15 aprile 2021, n. 03086

Premassima

Ai sensi dell’art. 34 c.p.a., comma 3 e in conformità con i principi che regolano l’interesse a ricorrere, è requisito per l’accertamento dell’illegittimità di un provvedimento impugnato soltanto l’interesse ai fini risarcitori, quando, nel corso del giudizio, sia divenuto inutile l’annullamento giurisdizionale del provvedimento non più efficace.

Principio

La vexata quaestio oggetto di massima, relativa all’interesse a ricorrere in giudizio benché sia venuta meno l’utilità dell’annullamento, è stata affrontata dal Supremo Consesso, il quale in ragione del principio per cui all’interesse meritevole di tutela possono connettersi ulteriori posizioni d’interesse “strumentale o morale”, considera altre utilità giuridiche attuali quali vantaggi che il ricorrente può conseguire funzionalmente per effetto del provvedimento impugnato.

Il legislatore ha precisato, altresì, che l’unica forma di interesse a consentire un legittimo proseguimento del giudizio, anche quando sia stata acclarata l’inutilità dell’annullamento, è quella che sorregge l’azione risarcitoria. Indubbiamente, in forza del disposto dell’art. 34 c.p.a., comma 3, non vi è un tertium genus bensì emerge soltanto la partecipazione di posizioni d’interesse che risultano comunque correlate ad un bene della vita, seppure immateriale, incidenti in qualche modo nel provvedimento.

Pertanto, una volta acclarata l’inutilità della pronuncia divenuta caducante, risulta illegittima la pretesa che afferma la permanenza dell’interesse all’accertamento della illegittimità del provvedimento nel giudizio di impugnazione, anche qualora, coerentemente al sistema normativo delineato, lo stesso interesse legittimante in talune condizioni la proposizione dell’azione di mero accertamento nel processo amministrativo può collegarsi alla tutela di situazioni future od eventuali, non potendo dar luogo all’esistenza di un pregiudizio attuale del diritto.

Cons. St., Sez. 3, 15 aprile 2021, n. 03086
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