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Sopraelevazione di edifici

Urbanistica e edilizia

Sull'applicabilità dello ius superveniens in tema di distanze dai confini di nuovi edifici agli interventi di sopraelevazione
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 11 settembre 2013, n. 04501

Principio

Sull'applicabilità dello ius superveniens in tema di distanze dai confini di nuovi edifici agli interventi di sopraelevazione

1. Allorquando l'attività edilizia assentita determini un’alterazione della sagoma dell’edificio, comportando altresì un aumento della volumetria, stante la rilevanza edilizia delle opere, è indubbio che ci si trovi di fronte ad un significativo mutamento della preesistente costruzione, con una parziale costruzione ‘nuova’ in senso tecnico.
2. Una sopraelevazione, pur se di ridotte dimensioni, nella parte in cui determini aumento della volumetria e della superficie di ingombro, va qualificata come nuova costruzione (Cassazione civile, Sezione terza, 1° ottobre 2009, n. 21059). Ne consegue che le nuove opere così realizzate, in ragione della loro rilevanza, non possono considerarsi sottratte all’obbligo del rispetto delle distanze minime dai confini previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
3. La risalenza dell’edificio (nella sua originaria consistenza) esclude, evidentemente, che debba richiedersi ‘retroattivamente’ – a seguito delle modifiche apportate – il rispetto della distanza di cinque metri, in seguito prevista dallo ius superveniens: è ovvio che una disposizione (di per sé innovativa) sulle distanze non rende contra ius un manufatto realizzato in precedenza. Tuttavia, non può ammettersi che le modifiche dell’edificio comportino una distanza tra i due edifici che sia inferiore alla misura imposta da una disposizione nel frattempo entrata in vigore: lo ius superveniens in tema di distanze dai confini si applica senz’altro per la nuova costruzione che si intenda realizzare su un edificio preesistente.
4. La distanza tra gli edifici va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano (Consiglio di Stato Sezione Quarta, 2 novembre 2010, n. 7731, e 5 dicembre 2005, n. 6909). Da qui l'illegittimità dell’atto che ha consentito la creazione di una sopraelevazione che ha determinato, per alcune parti del tetto, una distanza inferiore a quella prevista per le nuove costruzioni dai vigenti strumenti urbanistici.

Cons. St., Sez. 6, 11 settembre 2013, n. 04501
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