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Somministrazione di prestatori di lavoro

Lavoro e sicurezza sul luogo di lavoro Giurisdizione e competenza

Giurisdizione in tema di contestazioni relative al ricorso non consentito alla somministrazione di prestatori di lavoro (art. 18 comma 1 del D. Lgs. 276/2003)
T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 1, Sentenza Breve 13 maggio 2013, n. 00456

Principio

Giurisdizione in tema di contestazioni relative al ricorso non consentito alla somministrazione di prestatori di lavoro (art. 18 comma 1 del D. Lgs. 276/2003)

1. Il verbale di contravvenzione e prescrizione, con cui la Direzione Territoriale del Lavoro accerta la violazione dell’art. 18 comma 1 del D. Lgs. 276/2003 (il quale introduce reati di natura contravvenzionale correlati ad una specifica condotta consistente nel ricorso non consentito alla somministrazione di prestatori di lavoro), viene emanato dall’organo di vigilanza in applicazione dell’art. 15, comma 1, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (relativo alla rilevazione, da parte del personale ispettivo, di violazioni “di carattere penale”) e dell’art. 20, comma 1, D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 “nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 c.p.p.”. L’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria da parte dell'organo di vigilanza si inserisce in una fase del procedimento penale, che resta sospeso nelle more dell’adempimento della prescrizione e si conclude con l’estinzione della fattispecie contravvenzionale ove l’adempimento intervenga nel termine fissato. 
2. L’atto con cui il funzionario ispettivo, nella sua qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, accerta ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 la condotta sanzionata con la contravvenzione e contestualmente dispone prescrizioni all’autore dell’illecito indicando un termine per l’eliminazione delle irregolarità non costituisce un provvedimento amministrativo e ha piuttosto natura di atto di polizia giudiziaria, come tale estraneo alla giurisdizione del giudice amministrativo (T.A.R. Emilia Romagna Parma – 27/6/2011 n. 269, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. VI – 31/10/2011 n. 5821; si veda anche Consiglio di Stato, sez. VI – 19/5/2010 n. 3153; Corte di Cassazione, SS.UU., 9 marzo 2012, n. 3694).
3. Nelle ipotesi di esercizio della cd. vigilanza amministrativa, la giurisdizione in merito agli atti redatti appartiene sempre al giudice ordinario (civile), venendo ammessi dal D.Lgs. n. 124/2004 i ricorsi in sede amministrativa alla direzione regionale del lavoro (art. 16) o al comitato regionale per i rapporti di lavoro (art. 17). In sede giurisdizionale, la cognizione continua ad appartenere al giudice del lavoro ai sensi della L. 689/81, espressamente richiamata nella disciplina generale per le sanzioni amministrative.
4. Stante la natura di atto di polizia giudiziaria del verbale di contravvenzione e prescrizione, con cui la Direzione Territoriale del Lavoro accerta la violazione dell’art. 18 comma 1 del D. Lgs. 276/2003, lo stesso non può essere impugnato davanti al Giudice Amministrativo, che in merito a detti atti di polizia giudiziaria non è munito di giurisdizione; ogni doglianza rientra nella giurisdizione del giudice penale, davanti al quale può essere fatta valere nel procedimento conseguente all'eventuale inottemperanza della prescrizione stessa.

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 1, 13 maggio 2013, n. 00456
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