Società colpita da interdittiva e gli effetti del controllo giudiziario sui contributi concessi
Ordinamento giudiziario
Premassima
Principio
L’istituto de quo rappresenta una misura ideata al fine di permettere
il recupero e la riammissione nel mercato dell’operatore economico soggetto a
infiltrazione mafiosa, pertanto assolve alla funzione di incentivare l’interruzione,
per mezzo di misure di self-cleaning, di qualsiasi possibilità di contatto
con la vasta rete della criminalità organizzata, nella quale il rischio di
infiltrazioni mafiose renderebbero l’operatore economico subordinato a
condizionamenti criminali.
Quindi, la ratio della norma contenuta nell’art. 67, comma 1, lett.
g) d.lgs. n. 159 del 2011, il quale sostanzialmente preclude al soggetto
colpito dall’interdittiva antimafia qualsiasi occasione di ottenere contributi,
finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni equipollenti che siano
state concesse o erogate da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità
Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali al fine di evitare ogni
esborso di origine pubblicistica in favore di imprese soggette ad infiltrazioni
mafiose.
In conclusione, qualora si ritenga che il fatto storico dell’emissione di
una informazione interdittiva implichi la revoca definitiva dei contributi e
dei finanziamenti concessi prima alla sua emanazione, a prescindere dal
riscontro positivo del self-cleaning condotto in regime di controllo
giudiziario, risulterebbero nulle le finalità dell’istituto oggetto di analisi,
ed è ad opera del principio di buon andamento della pubblica amministrazione,
ex art. 97 Cost., che viene imposto alle amministrazioni, a conclusione dell’esito
favorevole de controllo giudiziario, di riconsiderare ed eventualmente ritirare
in autotutela, i provvedimenti di revoca dei contributi e dei finanziamenti
erogati.