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Società colpita da interdittiva e gli effetti del controllo giudiziario sui contributi concessi

Ordinamento giudiziario

Sul controllo giudiziario dell’azienda in materia di informativa antimafia
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, Sentenza 14 giugno 2021, n. 01203

Premassima

Non comporta la revoca definitiva dei contributi e dei finanziamenti concessi in precedenza alla sua emanazione, l’emissione di una informazione interdittiva, a prescindere dal percorso di natura positiva di self-cleaning realizzato in regime di controllo giudiziario richiesto dell’immediato.

Principio

L’istituto del controllo giudiziario, ha precisato il Collegio, che sia stato concepito col fine ultimo di permettere agli operatori economici oggetto di occasionale infiltrazione mafiosa di proseguire la propria attività imprenditoriale, seppure in regime di controllo straordinario, sia per garantire i posti di lavoro sia per ragioni di libertà di iniziativa.

L’istituto de quo rappresenta una misura ideata al fine di permettere il recupero e la riammissione nel mercato dell’operatore economico soggetto a infiltrazione mafiosa, pertanto assolve alla funzione di incentivare l’interruzione, per mezzo di misure di self-cleaning, di qualsiasi possibilità di contatto con la vasta rete della criminalità organizzata, nella quale il rischio di infiltrazioni mafiose renderebbero l’operatore economico subordinato a condizionamenti criminali.

Quindi, la ratio della norma contenuta nell’art. 67, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 159 del 2011, il quale sostanzialmente preclude al soggetto colpito dall’interdittiva antimafia qualsiasi occasione di ottenere contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni equipollenti che siano state concesse o erogate da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali al fine di evitare ogni esborso di origine pubblicistica in favore di imprese soggette ad infiltrazioni mafiose.

In conclusione, qualora si ritenga che il fatto storico dell’emissione di una informazione interdittiva implichi la revoca definitiva dei contributi e dei finanziamenti concessi prima alla sua emanazione, a prescindere dal riscontro positivo del self-cleaning condotto in regime di controllo giudiziario, risulterebbero nulle le finalità dell’istituto oggetto di analisi, ed è ad opera del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, ex art. 97 Cost., che viene imposto alle amministrazioni, a conclusione dell’esito favorevole de controllo giudiziario, di riconsiderare ed eventualmente ritirare in autotutela, i provvedimenti di revoca dei contributi e dei finanziamenti erogati.

T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. 1, 14 giugno 2021, n. 01203
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