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Società affidatarie di servizi pubblici

SERVIZI PUBBLICI

Sulla giurisdizione in tema di nomine di amministratori di società con partecipazione pubblica
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, Sentenza 28 marzo 2013, n. 01693

Principio

1. Sulla giurisdizione in tema di nomine di amministratori di società con partecipazione pubblica.
1.1. L'atto con cui la società di capitali a partecipazione pubblica nomina i propri amministratori non costituisce esercizio di una potestà pubblicistica autoritativa, ma dell’ordinario potere di nomina degli amministratori conferito all’assemblea dagli artt. 2383, 2449 e 2450 del cod. civ. Invero, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (15 aprile 2005, n. 7799), la società con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché un ente pubblico ne possiede le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo, per le vicende societarie, la persona dell’azionista, poiché la società in ogni caso opera nella sua autonomia negoziale. La posizione soggettiva degli amministratori – nominati, sostituiti alla scadenza o anche revocati – va configurata, dunque, in termini di diritto soggettivo, come tale tutelabile dinanzi al G.O. (cfr., di recente, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 9 gennaio 2013, n. 17; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 25 gennaio 2010, n. 89; e già prima, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 11 febbraio 2005, n. 963).
1.2. Né può ritenersi che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva del G.A. in materia di servizi pubblici – ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010 – atteso che la nomina degli amministratori non riguarda, neanche indirettamente, rapporti pertinenti alla gestione del servizio erogato dalla società, in relazione al quale è indifferente l’identità delle persone fisiche che ricoprono l’incarico.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, 28 marzo 2013, n. 01693
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