Accedi a LexEureka

Soccorso istruttorio

Contratti pubblici

Potere di soccorso ex art. 46, comma 1°, D.Lgs. n. 163/2006. Limiti
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 27 marzo 2014, n. 01479

Principio

1. Potere di soccorso ex art. 46, comma 1°, D.Lgs. n. 163/2006. Limiti all'esperibililità.

Nelle gare pubbliche, l’art. 46 D. Lgs. 163/2006 non consente all’amministrazione di richiedere ai partecipanti di completare o di fornire eventuali chiarimenti in ordine al contenuto di certificati, documenti e dichiarazioni presentati. Nelle procedure di gara disciplinate dal codice dei contratti pubblici, il “potere di soccorso” sancito dall’art. 46, co.1, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - sostanziandosi unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti - non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 9/2014).

Cons. St., Sez. 4, 27 marzo 2014, n. 01479
Caricamento in corso