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Soccorso istruttorio

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

Sull'istituto del c.d. “soccorso istruttorio” ex art. 6, lett. b), legge n. 241/1990
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, Sentenza 24 gennaio 2014, n. 00233

Principio

Sull'istituto del c.d. “soccorso istruttorio” ex art. 6, lett. b), legge n. 241/1990.

1. L'istituto del c.d. “soccorso istruttorio” è previsto in via generale dall'art. 6 lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241; il dovere di soccorso istruttorio, in base al quale l’amministrazione può invitare il privato a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, è subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali.
2. L'istituto del c.d. “soccorso istruttorio” ex art. 6, lett. b), legge n. 241/1990 non può operare in presenza di dichiarazioni non già semplicemente incomplete, ma del tutto omesse, in quanto in tal modo l’amministrazione, lungi dal supplire ad una mera incompletezza documentale, andrebbe sostanzialmente a formare il contenuto di un’istanza che costituiva invece onere della parte presentare, quantomeno nelle sue linee essenziali.
3. Lealtà e responsabilità sono alla base dell'istituto del c.d. “soccorso istruttorio” ex art. 6, lett. b), legge n. 241/1990: in base alla prima, l’amministrazione non ha il potere di rigettare una istanza, per il sol fatto che essa sia carente in qualche sua parte, purché dal tenore della stessa e dalla eventuale documentazione che l’accompagna sia possibile evincere il contenuto minimo dell’istanza stessa, il suo nucleo essenziale ed irriducibile. In base al principio di (auto)responsabilità, poi, costituisce onere del privato presentare istanze che presentino quantomeno il contenuto minimo per valere come tali (soggetto, oggetto, esposizione delle ragioni a sostegno, richieste specifiche, ecc.), e non si pongano invece come meri fatti, del tutto evanescenti quanto a richieste finali e ad eventuale documentazione giustificativa, sì da costringere l’amministrazione, per questa via, ad una inammissibile attività di creazione dell’istanza, e non già, invece, di mera integrazione della stessa.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, 24 gennaio 2014, n. 00233
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