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Soccorso istruttorio

Contratti pubblici

Appalti pubblici. Documentazione comprovante la capacità economico-finanziaria. Estratto conto bancario. Non idoneo. Successiva produzione dell'attestazione dell'istituto di credito. Soccorso istruttorio. Inammissibilità.
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, Sentenza Breve 3 novembre 2014, n. 10998

Principio

Appalti pubblici. Documentazione comprovante la capacità economico-finanziaria. Estratto conto bancario. Non idoneo. Successiva produzione dell'attestazione dell'istituto di credito. Soccorso istruttorio. Inammissibilità.
In tema di documentazione comprovante la capacità economica-finanziaria dell'impresa che partecipa alla gare, l'attestazione dell’istituto di credito in ordine alla capacità economico-finanziaria del soggetto partecipante, deve considerarsi quale documento completamente nuovo e diverso rispetto al mero estratto di un conto corrente che, sebbene con saldo attivo, non costituisce formale attestazione esplicita e non può essere considerato quindi equivalente ad un complessivo giudizio di affidabilità di pertinenza esclusiva dell’istituto. Pertanto costituisce integrazione e non regolarizzazione documentale e, in quanto tale, esorbitante dai ristretti limiti consentiti nelle procedure concorsuali, sia dall’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 che dall’art. 6 della legge n. 241/1990 (cfr. Ad. Pl. n. 9 del 25.2.2014);

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2B, 3 novembre 2014, n. 10998
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