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Silenzio

Atto amministrativo e silenzio della P.A. Giustizia amministrativa Espropriazione per pubblica utilità

Sull'obbligo dell'Autorità espropriante di concludere il procedimento di acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 28 maggio 2013, n. 02902

Principio

Sull'obbligo dell'Autorità espropriante di concludere il procedimento di acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
1. Nei giudizi sul silenzio dell’Amministrazione, il giudice amministrativo non può andare oltre la declaratoria di illegittimità dell'inerzia e l'ordine di provvedere; gli resta precluso il potere di accertare direttamente la fondatezza della pretesa fatta valere dal richiedente, sostituendosi all'Amministrazione stessa. Le disposizioni relative, ove interpretate diversamente, attribuirebbero illegittimamente, in modo indiscriminato, una giurisdizione di merito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3270).
2. Nell'ambito del giudizio sul silenzio, il giudice potrà conoscere della accoglibilità dell'istanza:
a) nelle ipotesi di manifesta fondatezza, allorché siano richiesti provvedimenti amministrativi dovuti o vincolati in cui non c'è da compiere alcuna scelta discrezionale che potrebbe sfociare in diverse soluzioni e fermo restando il limite della impossibilità di sostituirsi all'Amministrazione;
b) nell'ipotesi in cui l'istanza sia manifestamente infondata, sicché risulti del tutto diseconomico obbligare l’Amministrazione a provvedere laddove l'atto espresso non potrebbe che essere di rigetto (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2010, n. 1468).
3. Legittimamente il Giudice Amministrativo ordina all'Autorità espropriante di adottare il provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Cons. St., Sez. 4, 28 maggio 2013, n. 02902
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