Accedi a LexEureka

Silenzio e sospensione feriale

Atto amministrativo e silenzio della P.A.

La disciplina del silenzio rifiuto della P.A. non soggiace al regime della sospensione feriale dei termini.
T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, Sentenza 5 settembre 2013, n. 01815

Principio

1. Sulla natura del termine ex art. 31, co. 2, c.p.a..

Il termine previsto dall'art. 31, co. 2, c.p.a. ha natura decadenziale e non prescrizionale, in quanto decorso l'anno il diritto non si estingue, ma, semplicemente, non può più essere azionato.

2. La disciplina della sospensione feriale.

2.1. Dalla natura del termine stabilito dall'art. 31, co. 2, c.p.a. ne consegue che, operando la disciplina del termine in chiave esclusivamente sostanziale, essa rimane insensibile alle dinamiche processuali, e non soggiace alla sospensione feriale dei termini.
La sospensione è infatti prevista per quei termini aventi il diverso scopo di delimitare l'ambito di esperibilità di una determinata azione giudiziaria (es. l'ordinario termine decadenziale per l'esperimento del ricorso innanzi al g.a.), senza alcun riguardo alla fattispecie sostanziale che ne è alla base, e al cui concorso detti termini rimangono sostanzialmente estranei.

2.2. La tesi secondo cui nel computo debba essere compresa la sospensione feriale dei termini non condivisa dall'orientamento pretorio maggioritario (Tar Lazio Roma, sez. II, 6988/2011; Tar Puglia Bari, sez. I, 2770/2005; Tar Campania Napoli, sez. IV, 6747/2006; Tar Sicilia Palermo, sez. II, 1539/2009).

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. 1, 5 settembre 2013, n. 01815
Caricamento in corso