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Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti

Servizi pubblici

Attivazione della procedura selettiva per la scelta del socio privato per l'organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per ambiti anteriormente alla dead line tracciata dal D.L. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011
T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 2, Ordinanza Sospensiva 18 aprile 2013, ord. n. 00174

Principio

1. Regole concorrenziali minime comunitarie” in materia di affidamento dei servizi pubblici.
L’attuale panorama normativo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 20/7/2012 n. 199 – che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4 del D.L. 138/2011 (statuizione che ha fatto seguito all’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n.112 conv. in legge 6 agosto 2008, n. 133) – vede la riaffermazione delle “regole concorrenziali minime comunitarie” in materia di affidamento dei servizi pubblici e dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia (e tale concetto è stato da ultimo ribadito con l’introduzione dell’art. 34 comma 20 del D.L. 18-10-2012 n. 179 conv. in L. 17/12/2012 n. 221);

2. Attivazione della procedura selettiva per la scelta del socio privato per l'organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per ambiti anteriormente alla dead line tracciata dal D.L. n. 138/2011 conv. in legge n. 148/2011.
2.1. L’art. 3-bis comma 1-bis del D.L. 3 agosto 2011, n. 138 conv. in legge 14 settembre 2011, n. 148 (inserito dall’art. 34 comma 23 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221) ha stabilito l’organizzazione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti per ambiti, senza assumere portata retroattiva. 
2.2. È legittima l’attivazione della procedura selettiva per la scelta del socio privato e l’individuazione del partner con anticipo rispetto all’entrata in vigore della normativa che prescrive l’affidamento mediante le gare d’ambito, non essendo stata espressamente abrogata la disposizione che accorda alle Regioni la facoltà di individuare modelli alternativi o “in deroga” al modello degli ambiti territoriali ottimali (cfr. art. 200 del D. Lgs. 152/2006).

T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. 2, 18 aprile 2013, ord. n. 00174
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