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Servizio Idrico Integrato

Acque pubbliche e private

Sul calcolo delle tariffe corrispettivi del Servizio Idrico Integrato dopo l'abrogazione referendaria dell’art. 154, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, il quale ricomprende tra i criteri di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato quello (abrogato) della remunerazione del capitale investito
T.A.R. Toscana, Sez. 1, Sentenza 21 marzo 2013, n. 00436

Principio

Sul calcolo delle tariffe corrispettivi del Servizio Idrico Integrato dopo l'abrogazione referendaria dell’art. 154, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, il quale ricomprende tra i criteri di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato quello (abrogato) della remunerazione del capitale investito

A seguito dell’abrogazione referendaria dell’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, il quale ricomprende tra i criteri di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato quello (abrogato) della remunerazione del capitale investito, non può continuare a trovare applicazione il decreto ministeriale 1° agosto 1996. Tale decreto, che per effetto della mancata adozione del decreto ministeriale previsto dal citato art. 154, ha continuato ad avere applicazione, in forza della norma transitoria di cui all’art. 170 del d.lgs. n. 152/2006, costituiva attuazione della normativa all’epoca vigente (art. 13 della legge n. 36/1994) e prevedeva come una delle componenti della tariffa di riferimento la remunerazione del capitale investito. 
Come chiarito dal Consiglio di Stato, in sede consultiva (sez. II, 25.1.2013, n. 267), l’abrogazione referendaria dell’art. 154, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, riguardo al parametro della “adeguatezza della remunerazione del capitale investito”, hanno inciso sul riferimento che allo stesso parametro era espresso nel decreto ministeriale 1° agosto 1996. Cosicché l’esito referendario si estende necessariamente al citato D.M., nella parte riferita al criterio della “adeguatezza della remunerazione del capitale investito”, in quanto il referendum abrogativo assume una valenza espansiva rispetto alle disposizioni normative che, pur non essendo espressamente coinvolte dal quesito oggetto della consultazione popolare, sono incompatibili con la volontà manifestata dagli elettori. Pertanto, il criterio della remunerazione del capitale di cui al D.M. 1.8.1996, essendo strettamente connesso all’oggetto del quesito referendario, viene inevitabilmente travolto dalla volontà popolare abrogatrice (Corte Costituzionale, 12.1.1995, n. 3). 

T.A.R. Toscana, Sez. 1, 21 marzo 2013, n. 00436
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