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Servizi pubblici per amanti delle immersioni

Servizi pubblici Enti locali

Sulla competenza dei Consigli Comunali in tema di affidamento di attività o servizi mediante convenzione, nonché sulla necessità che le tariffe del servizio siano fissate nel rispetto del principio comunitario di non discriminazione
Cons. St., Sez. 1, Parere Definitivo 10 maggio 2013, parere n. 02267

Principio

1. Sulla competenza dei Consigli Comunali in tema di affidamento di attività o servizi mediante convenzione.
1.1. Ai sensi dell’art. 42, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sono attribuite ai Consigli comunali “l’organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni” e “l’affidamento di attività o servizi mediante convenzione”, nonché “l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”. Quindi compete al Consiglio comunale, rispettando la normativa vigente per gli affidamenti dei servizi, adottare i relativi atti deliberativi.
1.2. L’affidamento, mediante convenzione, di un servizio pubblico (a domanda individuale) e “l’istituzione, l’ordinamento e la disciplina generale delle tariffe” sono atti che richiedono una previa deliberazione del Consiglio comunale (nella specie si trattava della realizzazione e gestione del progetto “Linea di Boe”, consistente nella collocazione di undici boe in territorio comunale del comune di Capoliveri in provincia di Livorno per dare un servizio agli amanti delle immersioni e sicurezza a coloro che si avvicinano a quest’aspetto della natura, nonché per limitare il traffico dei natanti da diporto). 

2. Sulla contrarietà con il principio comunitario di non discriminazione di atti che stabiliscano tariffe per l'accesso ad un servizio pubblico distinguendo tra residenti e non residenti.
La normativa regolamentare che fissi le tariffe per l'accesso ad un servizio pubblico, distinguendo tra residenti e non residenti, è contraria alle norme di non discriminazione di cui all’art. 20 della direttiva europea 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE, recepita con d. lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (gli stati membri provvedono affinché le condizioni generali di accesso a un servizio che il prestatore mette a disposizione del grande pubblico non contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d’accesso differenti allorché queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi).

Cons. St., Sez. 1, 10 maggio 2013, parere n. 02267
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