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Servizi di progettazione

Contratti pubblici

Modalità di attestazione della regolarità contributiva mediante generica dichiarazione del possesso dei requisiti, senza necessità di allegare all'offerta il DURC. Cumulabilità dei requisiti tecnici da parte di tutte le imprese raggruppate partecipanti a procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Anomalia di offerte al di sotto degli aboliti minimi tariffari
T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 4, Sentenza 3 giugno 2013, n. 01625

Principio

1. Modalità di attestazione della regolarità contributiva mediante generica dichiarazione del possesso dei requisiti, senza necessità di allegare all'offerta il DURC.
1.1. Per "Documento unico di regolarità contributiva" (d.u.r.c.) si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne i versamenti dovuti a INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori dell'edilizia, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.
1.2. L'art. 16-bis, comma 10, D.L. n. 185/2008 conv. in legge n. 2/2009 stabilisce che le Stazioni appaltanti acquisiscono d'ufficio il DURC, anche attraverso gli strumenti informatici, dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ne consegue che l'obbligo (illegittimo) fissato dal bando di gara di produrre il d.u.r.c. va ritenuto assorbito dalla generica dichiarazione di essere in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, ferma restando la richiamata acquisizione d'ufficio che la stazione appaltante potrà disporre. Ne deriva che la previsione nella lettera di invito di una dichiarazione attinente al possesso dei requisiti dichiarati nel DURC può ritenersi superata dallo specifico obbligo delle Amministrazioni di richiedere “d’ufficio” i relativi dati, ove le stesse siano state messe in condizione dalla impresa partecipante alla gara di poter accedere ai dati relativi (cfr. T.A.R. Catania Sicilia Sez. IV, 4.3.2013, n. 669; sez. III, 27 luglio 2012, n. 1956; 16 gennaio 2012 n. 116, T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 26 ottobre 2010 , n. 13564).

2. Cumulabilità dei requisiti tecnici da parte di tutte le imprese raggruppate partecipanti a procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
2.1. In tema di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria non trova applicazione ratione materiae l'art. 275 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (secondo il quale, al comma 2, è previsto che «per i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e), f), e f-bis), del codice, il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria»), posto che la disposizione è inserita al Titolo IV della parte IV, volta a regolare i “contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari”. Invero, l’affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è espressamente regolato dall’art. 261, comma 7°, d.P.R. n. 207/2010 e, anteriormente, dall’art. 65 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Per detti servizi, e solo per essi, diversamente che nelle altre tipologie di appalti pubblici, è richiesto, in caso di RTI, il possesso cumulativo dei requisiti tecnici da parte di tutte le imprese raggruppate, salva la diversa configurazione rimessa alla discrezionalità del seggio appaltante, prevista sia dal precedente art. 65 DPR 554/99 che dall’attuale art. 261 DPR 207/10, nei limiti stabiliti dalle medesime disposizioni. Ove ciò non sia, in considerazione che la fase progettuale, salva la citata diversa indicazione, viene rimessa ad uno staff, non è rilevante che ciascun soggetto abbia i requisiti corrispondenti alla singola esecuzione dell’appalto. In altri termini, la peculiarità del rapporto di progettazione, ove considerato in maniera unitaria dalla stessa Amministrazione, diversamente che in tutti gli altri tipi di appalti, non richiede la corrispondenza tra qualificazione dell’impresa riunita ed effettiva esecuzione dell’appalto, dovendosi ritenere quest’ultima, si ribadisce, espressione unitaria dello staff progettista.
2.2. In tema di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ai sensi dell’art. 90 D.Lgs. n. 163/2006, ai raggruppamenti temporanei di progettisti  si applicano le disposizioni di cui all'art. 37 in quanto compatibili. Trova pertanto applicazione il comma 4 del medesimo art. 37 e non il successivo comma 13, secondo il quale (con la novella introdotta dall’articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del D.L. n. 95/2012 conv. in legge n. 135/2012) solo “nel caso di lavori”, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Quest'ultima disposizione è stata prevista, per l’appalto di lavori, al fine di verificare la corrispondenza tra la percentuale di esecuzione dell’appalto da parte delle singole associate e la quota di partecipazione delle stesse al raggruppamento e, quindi, alla loro connessa idoneità tecnica e economica. 
2.3. Anche anteriormente alla novella introdotta dall’articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del D.L. n. 95/2012 conv. in legge n. 135/2012 non era possibile estendere il comma 13 dell'art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 agli appalti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i quali, unici, prevedono una qualificazione unitaria. Ed invero, la norma è chiaramente orientata a verificare la corrispondenza tra esecuzione del servizio da parte di ogni impresa riunita e sufficienza della idoneità tecnica ed economica individuale. Una volta che quest’ultima è cumulativa, la fase di esecuzione non può essere considerata in maniera “individuale”, mentre può aver rilievo la distinzione a monte, ai fini di una eventuale responsabilità. In conclusione, se è vero che “in sede di presentazione dell’offerta le ‹‹parti›› di servizio imputate a ciascun operatore raggruppato, in primo luogo persegue la finalità di consentire alla stazione appaltante l’accertamento dell’impegno e dell’idoneità delle imprese, indicate quali esecutrici delle prestazioni di servizio in caso di aggiudicazione, a svolgere effettivamente le ‹‹parti›› di servizio indicate” e a consentire “la verifica della coerenza dell’offerta con i requisiti di qualificazione, e dunque della serietà e dell’affidabilità dell’offerta” (cfr. Cons. Stato, A.P. 13.6.2012 n. 22), nel caso di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria soltanto la prima finalità appare coerente con la cumulabilità dei requisiti, non già la seconda.

3. Finalità della verifica dell'anomalia dell'offerta.
3.1. La finalità della verifica dell'anomalia dell'offerta è quella di evitare che offerte troppo basse espongano l'Amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e con modalità esecutive in violazione di norme, con la conseguenza di far sorgere contestazioni e ricorsi. L'Amministrazione deve, infatti, aggiudicare l'appalto a soggetti che abbiano prestato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore, con l'aggiunta del normale utile d'impresa affinché quest'ultima possa rimanere sul mercato (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 dicembre 2012 n. 6442).
3.2. In sede di verifica dell'anomalia delle offerte se è vero che la giurisprudenza amministrativa è orientata in prevalenza nel senso di ritenere che un utile di impresa esiguo non denota di per sé l'inaffidabilità dell'offerta economica (v. Cons. St., sez. IV, n. 882/2002; TAR Lazio, sez. III, n. 7338/2004; TAR Lazio, sez. I-bis, n. 6200/2006), è altrettanto vero che, secondo l’opinione generale, l'utile non può ridursi ad una cifra meramente simbolica. Gli appalti debbono pur sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, ritenendosi che le acquisizioni in perdita porterebbero gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso (v., per tutti, Tar Lombardia Milano, Sez. I, sent. n. 3049/2008). L’interesse del committente pubblico a poter confidare sulla regolare esecuzione del servizio deve ritenersi prevalente su quello dell’impresa ad eseguire comunque (ossia, anche in perdita o con utile aziendale pari a zero) un appalto al fine di acquisire esperienza professionale e fatturato da utilizzare in vista della partecipazione a futuri appalti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 11.4.2012, n. 2073; T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, sent. n. 1398/2007; T.A.R. Piemonte, Sez. II, sent. n. 2217/2007; v. altresì Deliberazione A.V.C.P. n. 49 - Adunanza del 3 maggio 2012, secondo cui occorre «contemperare l’interesse del concorrente a conseguire l’aggiudicazione formulando un’offerta competitiva, con quello della stazione appaltante ad aggiudicare al minor costo, senza rinunciare a standard adeguati ed al rispetto dei tempi e dei costi contrattuali»).

4. (segue): in particolare in tema di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Congruità delle offerte al di sotto degli aboliti minimi tariffari.
4.1. In tema di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di seguito all’abolizione dei minimi tariffari, non è possibile (in special modo dopo la novella di cui all’art. 9 D.L. n. 1/2012 conv. in legge n. 27/2012 che ha disposto l’abrogazione definitiva delle tariffe professionali) che dallo sforamento del (pregresso) minimo consegua, di per sé, l’anomalia dell’offerta. L’effetto di detta abolizione ha determinato una modifica in deciso ribasso delle pretese da parte dei professionisti in ordine alle parti progettuali degli appalti pubblici.
4.2. In tema di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, il criterio della corrispondenza degli interessi tra impresa concorrente e seggio appaltante di conseguire la stipula di un contratto soddisfacente per ambo le parti (con garanzia di una sufficiente remunerazione, da una parte e di un servizio o di un’opera adeguata dall’altra), appare, nel caso di progettazione, legata alla sola remunerazione dei professionisti, non essendo coinvolte, di norma, questioni relative ai costi da sostenere per eseguire l’appalto. Si vuole, in altri termini, evidenziare che viene in rilievo la sola “opera intellettuale” e non già la sussistenza di più o meno rilevanti costi per gestire l’appalto stesso, per cui ogni retribuzione finisce con il costituire una remunerazione “pura” e, come tale, in assenza ormai di limiti legislativi legati al minimo tariffario, difficilmente anomala.

T.A.R. Sicilia Catania, Sez. 4, 3 giugno 2013, n. 01625
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