Accedi a LexEureka

Servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus

Giurisdizione e competenza Trasporti

1. Criterio di riparto di giurisdizione fondato sul c.d. petitum sostanziale. 2. Natura innovativa e non meramente ricognitiva dell'art. 133 cod. proc. amministrativo. 3. Servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus. Revisione dei prezzi ex art. 115 D.Lgs. n. 163/2006. Inapplicabilità. Giurisdizione dell'A.G.O. Inammissibilità della questione di costituzionalità. 4. Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 133 c.p.a. in relazione agli artt. 76 e 77 Cost. 5. Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 133 c.p.a. in relazione agli artt. 3 e 103 Cost. 6. Servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus. Esclusione dalla nozione di reti
Cons. St., Sez. 5, Sentenza 27 gennaio 2014, n. 00396

Principio

1. Criterio di riparto di giurisdizione fondato sul c.d. petitum sostanziale.
Il criterio di riparto di giurisdizione recepito in Costituzione è fondato, indipendentemente dalla prospettazione attorea, sul cd. petitum sostanziale, che va identificato soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (in questo senso, ex plurimis, Cass. civ., Sez. Un., 11 ottobre 2011, n. 20902).

2. Natura innovativa e non meramente ricognitiva dell'art. 133 cod. proc. amministrativo.
Le disposizioni di cui all'art. 133 c.p.a., comma 1 lett. c) e lett. e) punto 2), sono state adottate dal legislatore delegato sulla base dell’art. 44 della legge n. 69/2009, che annovera tra i principi ispiratori: “b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:…1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni”. L’art. 133, c.p.a. non ha, quindi, mera natura ricognitiva delle disposizioni previgenti che delimitavano la giurisdizione esclusiva del g.a., ma ha natura innovativa rispetto al precedente panorama normativo, risultando chiaramente ispirato al rispetto delle coordinate indicate dalla Corte costituzionale nella lettura della locuzione: “particolari materie” utilizzata dall’art. 103 Costituzione (cfr. Corte Cost., 27 giugno 2012, n. 162). Nella fattispecie il legislatore delegato si è attenuto alle indicazioni offerte proprio da Corte cost., n. 204/2004, riducendo la portata della giurisdizione esclusiva del g.a., riordinando le materie di giurisdizione esclusiva del g.a. anche rispetto alle altre giurisdizioni. 

3. Servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus. Revisione dei prezzi ex art. 115 D.Lgs. n. 163/2006. Inapplicabilità. Giurisdizione dell'A.G.O. Inammissibilità della questione di costituzionalità.
3.1. In materia di revisione prezzi l’art. 115 D.Lgs. n. 163/2006 non ha recepito tout court la previsione sostanziale contenuta nell’art. 6, legge n. 537/1993, poiché il citato art. 115 ha estensione oggettiva più limitata rispetto a quella prima abbracciata dal suddetto art. 6, come dimostra lo stesso art. 23 del d.lgs. n. 163/2006, che non a caso esclude l’applicazione del codice dei contratti agli appalti aventi ad oggetto la prestazione di un servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus.
3.2. Con la nuova disciplina del codice del processo amministrativo il legislatore delegato, sulla scorta di una corrispondente delega, ha inteso rideterminare, all’interno del perimetro di discrezionalità disegnato dalla Carta costituzionale a favore del legislatore ordinario, la latitudine della giurisdizione del g.a., innovando il sistema con una chiara cesura di continuità in omaggio alle indicazione fornite nella sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004. 
3.3. È inammissibile la questione di legittimità relativa all’art. 244 D.Lgs. n. 163/2006, atteso che l’art. 133 c.p.a. non si limita a recepire le disposizioni processuali provenienti dall’art. 6 legge n. 537/1993 e poi trasfuse nel citato art. 244. Infatti, si è in presenza di disposizioni munite di chiara autonomia. Poiché la norma di riferimento è l’art. 133 c.p.a., sulla stessa non possono riversarsi questioni di costituzionalità aventi ad oggetto le disposizioni contenute nei citati artt. 6 legge n. 537/1993 e 244 D.Lgs. n. 163/2006. Stessa sorta merita anche la questione di costituzionalità paventata in ordine all’art. 115, d.lgs. 163/2006, in relazione agli artt. 3, 76, 77 e 103 cost., poiché la volontà legislativa di escludere le controversie relative al servizio di trasporto pubblico di linea dal novero delle controversie appartenenti alla giurisdizione esclusiva del g.a. non può farsi risalire all’esercizio del potere legislativo concretizzatosi con l’adozione dell'art. 115 D.Lgs. n. 163/2006, quanto piuttosto a quello manifestatosi con l’adozione dell’art. 133 c.p.a.

4. Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 133 c.p.a. in relazione agli artt. 76 e 77 Cost.
Appare manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 133 c.p.a. in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto l'art. 133 c.p.a. è espressione di quell’indicazione operata dal legislatore delegante circa la necessità di un riordino delle materie assegnate alla giurisdizione esclusiva del g.a. in omaggio all’insegnamento operato dalla Corte costituzionale, specie con la citata sentenza n. 204/2004. 

5. Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 133 c.p.a. in relazione agli artt. 3 e 103 Cost.
5.1. Appare manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 133 c.p.a. in relazione agli artt. 3 e 103 Cost., in quanto l'art. 133 c.p.a., in omaggio ai precetti fatti propri dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, che ha posto in luce che la giurisdizione esclusiva del g.a. non può essere sganciata dall’esercizio di un potere autoritativo, questioni di carattere strettamente privatistico in materia di servizio di trasporto pubblico di linea sono in conformità con l’architettura costituzionale rimessi all’ordinaria giurisdizione del g.o. 
5.2. La previsione di controversie affidate alla giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell’art. 103 comma 1 cost., nella misura in cui derogano all’ordinario criterio di riparto fondato sulla dicotomia tra diritto soggettivo e interesse legittimo, è ammessa solo in quelle “particolari” materie individuate dal legislatore. Pertanto, a fronte di una controversia che ha ad oggetto posizioni di diritto soggettivo ed in costanza di un sistema complessivo che ha raggiunto un equilibrio del livello delle tutele, non appare ammissibile introdurre sospetti di incostituzionalità sulla scorta dei parametri della violazione del principio di eguaglianza sostanziale ovvero di effettività della tutela giurisdizionale, posto che differente appare la disciplina sostanziale di riferimento. Specie se si pone mente al fatto che l’esegesi prescelta conserva la giurisdizione all'AGO quale giudice naturale delle controversie in materia di diritto soggettivo. 
5.3. Il legislatore del codice del processo amministrativo nel delimitare la giurisdizione esclusiva nell'art. 133 c.p.a., comma 1 lett. c) ed e), ha operato all’interno dei parametri costituzionali, ed ha fatto rinvio puntuale alle sole disposizioni vigenti degli artt. 115 e 133 commi 3 e 4, d.lgs. 163/2006, con formula chiara. 

6. Servizi al pubblico di autotrasporto mediante autobus. Esclusione dalla nozione di reti.
Dall’art. 2 della direttiva comunitaria 93/38, sostituito dall’art. 5, della direttiva 2004/17 si ricava che la nozione di “reti” non può essere genericamente identificata con tutto ciò che occorra per garantire il servizio pubblico, bensì con quelle infrastrutture fisse, che normalmente non risultano facilmente riproducibili, se non con rilevante e non conveniente dispendio di risorse finanziarie. La gestione delle reti suppone, quindi, un rapporto di strumentalità rispetto all’erogazione del servizio al pubblico. 

Cons. St., Sez. 5, 27 gennaio 2014, n. 00396
Caricamento in corso