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Sentenze autoesecutive

Giustizia amministrativa

Sentenze autoesecutive e sentenze recanti prescrizioni conformative. Natura autoesecutiva delle sentenze di annullamento del provvedimento di sospensione dall’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Natura non autoesecutiva delle sentenze di annullamento di un diniego di concessione di occupazione suolo pubblico
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2T, Sentenza 17 dicembre 2013, n. 10910

Principio

1. Sentenze autoesecutive e sentenze recanti prescrizioni conformative.
Nei giudizi impugnatori dinanzi al Giudice amministrativo, la sentenza di accoglimento assume connotazioni differenti a seconda che il provvedimento annullato sia lesivo dell’una o dell’altra tipologia di interesse protetto. In particolare, l’annullamento di un provvedimento lesivo di un interesse legittimo oppositivo è solitamente autoesecutivo, nel senso che la conservazione del “bene della vita” che il ricorrente mira a preservare è effetto diretto della stessa pronuncia giurisdizionale, laddove l’annullamento di un provvedimento lesivo di un interesse legittimo pretensivo necessita del riesercizio del potere in quanto il “bene della vita” cui il ricorrente aspira può essere attribuito solo in esito ad una nuova attività amministrativa che tenga conto delle prescrizioni conformative della sentenza.

2. Natura autoesecutiva delle sentenze di annullamento del provvedimento di sospensione dall’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
La sentenza di annullamento del provvedimento di sospensione dall’attività di somministrazione di alimenti e bevande è autoesecutiva, in quanto l’eliminazione dal mondo giuridico dell'atto amministrativo impugnato è idonea di per sé a soddisfare l’utilità sostanziale perseguita dalla ricorrente.

3. Natura non autoesecutiva delle sentenze di annullamento di un diniego di concessione di occupazione suolo pubblico.
La sentenza di annullamento di un diniego di concessione di occupazione suolo pubblico determina l’obbligo dell’amministrazione di riprovvedere sul rapporto, ma non è direttamente attributiva dell’utilità sostanziale richiesta. Né tale utilità può considerarsi un effetto diretto dell’annullamento degli atti lesivi dell’interesse legittimo oppositivo, atteso che l’annullamento di tali atti è derivato dal sindacato giurisdizionale di legittimità sugli stessi nel cui ambito il riferimento alla spettanza del “bene della vita”, costituito dalla concessione di occupazione di suolo pubblico, è avvenuto solo in via incidentale e meramente prognostica, sicché non implica e non può di per sé implicare l’accertamento della fondatezza delle pretesa e la conseguente attribuzione del “bene” in assenza delle ulteriori valutazioni che l’amministrazione è tenuta a compiere nel riesercizio del potere.

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 2T, 17 dicembre 2013, n. 10910
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