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Senato della Repubblica

Contratti pubblici

Legittimità costituzionale dell’autodichia del Senato della Repubblica in materia di contratti pubblici
Cons. St., Sez. 1, Parere Interlocutorio 24 giugno 2013, parere n. 02934

Principio

Legittimità costituzionale dell’autodichia del Senato della Repubblica in materia di contratti pubblici.

In tema di gare per l’affidamento di servizi indette dal Senato della Repubblica, rimessa all’autodichia dall’art. 1 del regolamento del Senato (deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 180 del 2005), assume rilevanza la questione della legittimità costituzionale dell’autodichia stessa, che andrebbe ovviamente delibata anche con riferimento al parametro costituito dal trattato istitutivo dell’Unione Europea e dal trattato recante la convenzione europea dei diritti dell’uomo; detta questione è stata di recente oggetto di rimessione alla Corte Costituzionale da parte della Corte di Cassazione, sia pure nel campo dei rapporti di lavoro dei dipendenti del parlamento (Cass. Sez. Un. 10400/2013). Non v’è dubbio che la questione posta in via generale dalla Corte Cassazione si rifletta anche nelle controversie in materia dei contratti (poiché ove l’autodichia fosse in generale ritenuta costituzionalmente illegittima potrebbe ritenersi che il ricorso straordinario proposto dalla società ricorrente sia senz’altro ammissibile; mentre una decisione d’infondatezza della questione potrebbe condurre a conclusioni diverse): la questione rimessa è infatti se l’istituzione del “giudice dell’autodichia”, costituisca istituzione di un nuovo giudice speciale, vietata dalla Costituzione e che in sostanza menomerebbe il diritto di difesa. Ne consegue la necessità di attendere la pronuncia del giudice delle leggi prima di pronunciarsi sul presente ricorso, che pone un problema preliminare di ammissibilità proprio con riguardo all’autodichia

Cons. St., Sez. 1, 24 giugno 2013, parere n. 02934
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