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Segni di riconoscimento e anonimato nei concorsi pubblici

Concorsi pubblici

Concorsi pubblici. Principio dell’anonimato. Segno di riconoscimento. Idoneità. Intenzionalità.
T.A.R. Umbria, Sez. 1, Sentenza 3 dicembre 2014, n. 00585

Principio

1. Concorsi pubblici. Principio dell’anonimato. Segno di riconoscimento. Idoneità. Intenzionalità.
1.1. La regola dell'anonimato nelle prove scritte per i pubblici concorsi, posta a garanzia del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, deve dirsi violata soltanto allorquando ricorrano due concorrenti elementi ovvero l'idoneità del segno di riconoscimento e il suo utilizzo intenzionale (cfr. ex multis T.A.R. Lazio - Roma sez. III, 7 maggio 2014, n.4733; Consiglio di Stato sez. V, 17 gennaio 2014, n.202).
Quanto alla prima delle due condizioni (l'idoneità del segno di riconoscimento), ciò che rileva non è tanto l'identificabilità dell'autore dell'elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l'astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere “oggettivamente e incontestabilmente anomalo” rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l'autore dell'elaborato (cfr. T.A.R. Lazio Roma sez. III, 7 maggio 2014, n.4733; Consiglio di Stato sez. V, 17 gennaio 2014, n.202; id. sez. V, 11 gennaio 2013, n.102; T.A.R. Campania - Salerno 26 marzo 2012, n.568).
Quanto alla seconda delle due condizioni, invece, è da escludere un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell'anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l'intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato (cfr. T.A.R. Lazio Roma sez. III, 7 maggio 2014, n.4733; T.A.R. Umbria 29 gennaio 2014, n.75; Consiglio di Stato sez. V, 1 aprile 2011, n.2025).
1.2. In un concorso caratterizzato dalla partecipazione di pochissimi concorrenti, la valutazione del c.d. segno di riconoscimento deve effettuarsi con maggior rigore (cfr. T.A.R. Sardegna sez. II, 13 febbraio 2013, n.127).
1.3. Lo sbarramento di un foglio così come del resto il richiamo per la prosecuzione della lettura dell'elaborato alla c.d. bella copia alla minuta, non risulta di per sè anomalo ovvero idoneo a rappresentare la volontà del candidato di rendersi riconoscibile dalla Commissione. Trattasi invero di segni non di rado apposti dai candidati in sede di stesura degli elaborati, finalizzati alla speditezza e alla precisione delle operazioni di correzione, senza alcun carattere di anomalia rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta.
1.4. L’aver il candidato comunicato pubblicamente e ad alta voce l’apposizione della barratura di un foglio è comportamento incompatibile con l’intenzione di rendere riconoscibile il proprio elaborato, la quale presuppone al contrario un comportamento percepibile solo dai componenti della Commissione e non dagli altri candidati. 

T.A.R. Umbria, Sez. 1, 3 dicembre 2014, n. 00585
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