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Sedi farmaceutiche

Farmacie

Competenza della Regione e poteri sostitutivi. Identificazione nuove sedi e zone di ubicazione. Discrezionalità dell'Amministrazione.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. 2, Sentenza Breve 14 giugno 2013, n. 00979

Principio

1. Il termine di cui all'art. 11, D.L. n. 1/2012 e le competenze regionali.

1.1. L'art. 11, D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012, stabilisce che il nuovo numero di autorizzazioni sia in rapporto di una farmacia ogni 3.300 abitanti. 
1.2. La norma citata prevede che i Comuni debbano individuare e comunicare le nuove sedi di farmacia disponibili nel proprio territorio entro trenta giorni dall'entrata in vigore dalla legge di conversione.
1.3. Il termine di trenta giorni è perentorio, decorso il quale sussiste il potere sostitutivo della Regione: non sussiste violazione delle competenze normativamente stabilite per l'individuazione delle nuove sedi di farmacia qualora il Comune non abbia provveduto alla comunicazione della deliberazione.

2. Sulla discrezionalità dell'Amministrazione in tema di localizzazione delle nuove sedi.
2.1. Le decisioni di cui al provvedimento regionale di localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche, rese in virtù dell'esercizio dei poteri sostitutivi stabiliti dal D.L. n. 1/2012, attengono a scelte di merito rimesse dal legislatore all'Amministrazione e sono caratterizzate da ampia discrezionalità, come tali sindacabili soltanto in presenza di evidenti indizi di difetto d'istruttoria ed illogicità.
2.2. L'art. 11, D.L. n. 1/2012, è norma caratterizzata da una duplice finalità: quella di razionalizzare la rete distributiva dei farmaci, perseguendo l'interesse pubblico ad un'equa distribuzione nel territorio delle farmacie e ad una migliore accessibilità del servizio per i residenti in aree scarsamente abitate (cfr. Tar Sicilia, Catania, sez. IV, 4 marzo 2013, n. 668); quella di dare attuazione ai principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo le restrizioni all'ingresso di nuovi operatori sul mercato, curando, al contempo, di assicurare che il loro numero sia proporzionato alle dimensioni demografiche dei comuni interessati (cfr. Tar Friuli Venezia Giulia, 3 settembre 2012, n. 338).
2.3. Le finalità normative non determinano che le nuove sedi debbano essere localizzate in zone disabitate o del tutto sprovviste di farmacie.
2.4. L'eventualità che le nuove zone istituite dai comuni o dalle regioni incidano sul bacino d'utenza di una o più sedi preesistenti è del tutto fisiologica e rispondente alla ratio della riforma.

T.A.R. Puglia Bari, Sez. 2, 14 giugno 2013, n. 00979
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