Accedi a LexEureka

Schede valutative

Forze armate e di pubblica sicurezza, leva militare e servizio civile

Sindacabilità in sede giurisdizionale delle schede valutative
T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1B, Sentenza 28 maggio 2013, n. 05329

Principio

Sindacabilità in sede giurisdizionale delle schede valutative.
1. I giudizi formulati sugli ufficiali, sottufficiali e militari delle Forze Armate dai superiori gerarchici con le schede valutative sono caratterizzati da discrezionalità tecnica, comportando un attento apprezzamento delle capacità e attitudini proprie della vita militare dimostrate in concreto e, impingendo direttamente nel merito dell'azione amministrativa, sono soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti della manifesta illogicità, discriminatori dell'età o del palese travisamento di fatti (Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, - 21 aprile 2009 n. 2423, 27 aprile 2004 n. 2559 e CGA 21 settembre 2006 n. 557).
2. In tema di sindacato giurisdizionale sulle schede valutative caratteristiche, nonostante la discrezionalità delle valutazioni espressa al riguardo, non è impedito al Giudice Amministrativo di rilevare, nel caso concreto, quegli aspetti di oggettiva illogicità nell’agire della pubblica amministrazione.
3. È illegittima la valutazione espressa dai superiori gerarchici in una scheda valutativa caratteristica, quando il giudizio finale di sicura eccellenza non sia coerente con le valutazioni espresse nella medesima scheda, qualora vengano utilizzate espressioni di apprezzamento che nella relativa scala di valori indicati dalle istruzioni di compilazione sono nella maggior parte dei casi in posizione del tutto media (nella fattispecie si ripetevano espressioni come buono e soddisfacente ed, in un caso, addirittura sufficiente).

T.A.R. Lazio Roma, Sez. 1B, 28 maggio 2013, n. 05329
Caricamento in corso