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Schede caratteristiche

Forze armate e di pubblica sicurezza, leva militare e servizio civile

Sindacabilità in sede giurisdizionale delle valutazioni espresse dall'autorità militare nelle c.d. schede caratteristiche. Irrilevanza di sanzioni disciplinari annullate in via giustiziale
T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 1, Sentenza 6 settembre 2013, n. 00602

Principio

1. Sindacabilità in sede giurisdizionale delle valutazioni espresse dall'autorità militare nelle c.d. schede caratteristiche.
1.1. Nell’esprimere le proprie valutazioni nelle c.d. schede caratteristiche, l’autorità militare ha un’amplissima autonomia espressione di discrezionalità; stante l’autonomia dei giudizi nei diversi periodi di riferimento, non può desumersi un’illegittimità nelle valutazioni effettuate per la sola circostanza che le stesse siano peggiorative rispetto al periodo precedente e ciò soprattutto con riferimento alle qualità professionali che ben possono essere collegate al diverso rendimento sul servizio svolto dal militare.
1.2. Le valutazioni effettuate nelle schede caratteristiche dall'autorità militare sono caratterizzate da un eccesso di potere ove non sussista nessun elemento nuovo tale da giustificare una diversa valutazione. Ciò con particolare riferimento a quelle valutazioni che attengono a caratteristiche consolidate in una persona quali le qualità morali e di carattere e le qualità culturali ed intellettuali, fatta salva la presenza di fatti specifici, che dovrebbero essere indicati o comunque emergere dalla documentazione caratteristica. In tal caso occorre darne quanto meno una sintetica motivazione (Cons. Stato, sez. III, 27 maggio 2003) o, comunque, deve emergere da qualche elemento istruttorio posto alla base della valutazione stessa affinché sia possibile verificarne, in sede giudiziaria, la legittimità, naturalmente nel rispetto delle valutazioni discrezionali spettanti all’autorità militare.

2. Irrilevanza di sanzioni disciplinari annullate in via giustiziale a giustificazione del decremento del giudizio complessivo espresso dall'autorità militare nelle schede caratteristiche.
Il decremento del giudizio complessivo espresso dall'autorità militare nelle schede caratteristiche non può essere giustificato dall’irrogazione di sanzioni disciplinari, quando esse siano state annullate in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato. L’eliminazione della sanzione disciplinare, con evidente carattere di retroattività, rende del tutto ingiustificata la sistematica riduzione delle valutazioni caratteristiche.

T.A.R. Emilia Romagna Bologna, Sez. 1, 6 settembre 2013, n. 00602
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