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Sanzioni edilizie adottate in pendenza del procedimento di condono

Urbanistica e edilizia

Condono edilizio. Pendenza del procedimento. Misura repressiva dell'abuso. Illegittimità
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 3 ottobre 2014, n. 04963

Principio

Condono edilizio. Pendenza del procedimento. Misura repressiva dell'abuso. Illegittimità.

1. In tema di repressione di abusi edilizi, se è pur vero che la presentazione di un’istanza di sanatoria non inficia la legittimità dell’ordine di demolizione impartito in precedenza quando la domanda di sanatoria sia stata poi respinta, è altresì vero che la presentazione di una siffatta richiesta impedisce che l'amministrazione, prima del suo esame, possa attivarsi per eliminare un abuso che potrebbe potenzialmente essere sanato e determina – di conseguenza – la temporanea sospensione degli effetti dell’ordine di demolizione già impartito (in tal senso –ex plurimis -: Cons. Stato, V, 31 marzo 2014, n. 1546; id., VI, 14 marzo 2014, n. 1292; id., VI, 7 maggio 2009, n. 2833).
2. La presentazione di una domanda di sanatoria di abusi edilizi determina l’inefficacia dei precedenti atti sanzionatori (ordini di demolizione, inibitorie, ordini di sospensione dei lavori) atteso che, sul piano procedimentale, il Comune è tenuto innanzi tutto ad esaminare ed eventualmente a respingere la domanda di condono effettuando, comunque, una nuova valutazione della situazione (Cons. Stato, V, 23 giugno 2014, n. 3143).

Cons. St., Sez. 6, 3 ottobre 2014, n. 04963
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