Accedi a LexEureka

Sanzione dell' ANAC e obbligo di comunicazione alla stazione appaltante.

Contratti pubblici

Sull'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'emanazione di una sanzione dell' ANAC, pena l'esclusione dalla gara pubblica.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, Sentenza 4 febbraio 2019, n. 00598

Premassima

1. In sede di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016, il concorrente è tenuto, pena l’esclusione, ad informare la stazione appaltante dell’intervenuta emanazione di una sanzione dell' ANAC, avente ad oggetto l’incapacità a partecipare alle gare pubbliche anche se intervenuta successivamente allo spirare dei termini per la presentazione dell’offerta.

Principio

1. In sede di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016, il concorrente è tenuto, pena l’esclusione, ad informare la stazione appaltante dell’intervenuta emanazione di una sanzione dell' ANAC, avente ad oggetto l’incapacità a partecipare alle gare pubbliche anche se intervenuta successivamente allo spirare dei termini per la presentazione dell’offerta.

In tema di contratti pubblici ed in specie in riferimento alla procedura ad evidenza pubblica, il Collegio, ha rilevato che le cause di esclusione dalla gara, obbligatorie o facoltative previste dall’art. 80, d.lgs. n. 50 del 2016, si fondano sul presupposto che l’operatore economico non dichiari, o dichiari falsamente, alcune condizioni specificamente indicati ai commi 1, 2, 4 e 5. In particolare, la previsione della cause di esclusione per mancata dichiarazione (o falsa dichiarazione) presuppone, l’emersione, in capo all’operatore economico, di determinati obblighi dichiarativi, il cui contenuto si modella alla luce proprio delle citate cause di esclusione. L’art. 80 cit., comma 5, lett. f), dispone, tra l'altro, espressamente che le stazioni appaltanti escludono un operatore economico che sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Sul punto anche la stessa giurisprudenza amministrativa, ha chiarito che il principio di buona fede informa tutte le fasi della procedura di gara al punto tale da indurre, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 5/2018, a sostenere che la responsabilità precontrattuale della P.A. possa perfezionarsi anche prima dell’aggiudicazione, in quanto la P.A. è tenuta al dovere di buona fede in tutte la fasi della procedura di gara. Ciò posto il Consesso osserva che nel caso di specie, l’aggiudicataria ha omesso un’informazione avente ad oggetto una misura limitativa emessa dall’ANAC che ha comportato l’interdizione dalla partecipazione alle gare pubbliche, così comportando una cristalizzazione della capacità di partecipare alle gare indette dalla P.A., nel periodo temporale di efficacia della sanzione.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 1, 4 febbraio 2019, n. 00598
Caricamento in corso