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Sanatoria paesistica per variazioni non percepibili

Beni culturali e paesaggistici

Istanza di sanatoria paesistica per variazioni non percepibili. Rigetto. Illegittimità
T.A.R. Campania Napoli, Sez. 7, Sentenza 10 febbraio 2014, n. 00930

Principio

Istanza di sanatoria paesistica per piccole variazioni non percepibili. Rigetto. Illegittimità. 
1.1 L’intervento edilizio difforme dal progetto autorizzato consistente nella semplice modifica dei prospetti di un immobile (nel caso di specie si trattava di restringimento o di allargamento di alcuni vani esterni come porte e finestre, nonché nella diversa distribuzione degli spazi interni) ben rientra nel concetto di piccolo abuso e come tale sanabile ex art. 167 del codice dei beni culturali (cfr. Tar Napoli, Sez. VII, n. 3380/2012).
1.2 La sussistenza o meno dello specifico presupposto per poter utilmente accedere alla sanabilità dell’intervento, ossia la mancata creazione o aumento di superfici e volumi, deve essere valutata in termini di effettiva percepibilità della modificazione dell’aspetto esteriore del bene protetto. Al riguardo si veda il parere dell’ufficio legislativo del Ministero dei beni culturali (n. 16721 del 13 settembre 2010), ad avviso del quale gli uffici competenti, nel verificare la compatibilità paesaggistica in via postuma, debbono preliminarmente valutare, in concreto e caso per caso, la “rilevanza paesaggistica sotto il profilo della percepibilità della modificazione apportate, secondo un criterio di media estimazione” dell’opera abusiva sottoposta all’esame. E ciò anche al fine di “evitare irrazionali e controproducenti rigorismi applicativi che condurrebbero all’adozione di ordini di demolizione di interi manufatti a causa di minimali variazioni assolutamente non percepibili”.
1.3 La p.a. deve esaminare motivatamente e adeguatamente la compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio, in termini di visibile alterazione o meno dell’opera abusivamente realizzata. Il parere di improcedibilità emesso dalla p.a. in merito all’istanza di sanatoria edilizia è dunque illegittimo nel caso in cui contrasti con i parametri di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.

T.A.R. Campania Napoli, Sez. 7, 10 febbraio 2014, n. 00930
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