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Sanatoria edilizia nelle aree soggette a vincolo di inedificabilità

Urbanistica e edilizia

Concessione in sanatoria. Vincolo di inedificabilità. Sussistenza. Epoca della valutazione della domanda di condono.
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 12 novembre 2014, n. 05549

Principio

Concessione in sanatoria. Vincolo di inedificabilità. Sussistenza. Epoca della valutazione della domanda di condono.
L’inibizione di qualsiasi opera edilizia e di quanto comporti modificazione dell’assetto territoriale, poiché incide contestualmente sulla tutela della proprietà privata parimenti garantita dalla Costituzione, non può attingere a un livello di compressione illimitata di tale diritto, in assenza di una specifica regolamentazione.
Ove il legislatore abbia previsto un regime temporaneo di inedificabilità assoluta e il vincolo di inedificabilità assoluta sia poi decaduto, è ragionevole ritenere che debba venire meno il divieto di edificazione, allo scopo di contemperare le due esigenze, entrambe costituzionalmente protette, quella della proprietà e quella paesistico-ambientale. 
In sede di rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo, l’esistenza del vincolo va valutata al momento in cui deve essere presa in considerazione la domanda di condono, a prescindere dall’epoca della sua introduzione e, quindi, anche per le opere eseguite anteriormente all’apposizione del vincolo in questione; tale valutazione corrisponde all’esigenza di vagliare l’attuale compatibilità, con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente (ex multis: Cons. Stato, Ad. plen., 22 luglio 1999, n. 20; IV, 29 novembre 2012, n. 6082; IV, 11 marzo 2013, n. 1464; VI, 31 maggio 2013, n. 3015).

Cons. St., Sez. 6, 12 novembre 2014, n. 05549
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