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Sanatoria di abuso edilizio

Urbanistica e edilizia

Effetti sospensivi dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione determinati dalla successiva presentazione di istanza di sanatoria
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 4 ottobre 2013, n. 04913

Principio

1. Effetti sospensivi dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione determinati dalla successiva presentazione di istanza di sanatoria.
L’art. 36 del D.P.R. 380/2001 prevede che anche in caso di interventi realizzati senza titolo abilitativo, «il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda», ma ai fini di rendere priva di efficacia l’ordinanza di demolizione dell’abuso, non è ovviamente sufficiente la mera astratta possibilità di ottenere tale provvedimento, necessitando quantomeno la presentazione formale dell’istanza.
2. Termine per la rimessione in pristino dell’abuso ed effetti dell’acquisizione nel caso in cui proprietario del’area e responsabile dell’abuso siano due soggetti distinti.
Il termine di novanta giorni indicato nell’ordinanza di demolizione per la rimessione in pristino dell’abuso deve essere concesso sia al responsabile dell’abuso sia al proprietario, al fine di permettere a quest’ultimo di assumere tutte le iniziative necessarie per eseguire l’ordine, anche perché la notificazione dell’ordinanza di demolizione con assegnazione del predetto termine, pur non costituendo requisito di validità dell’ordinanza stessa, rappresenta requisito di validità del successivo provvedimento di acquisizione. Di talché, qualora proprietario dell’area e responsabile dell’abuso siano due soggetti distinti, il mancato rispetto del termine di 90 giorni anzidetto tra la notifica dell’ordine di demolizione e la notifica dell’atto di acquisizione nei confronti anche di uno solo di tali due soggetti, rende comunque illegittima l’acquisizione definitiva.

Cons. St., Sez. 6, 4 ottobre 2013, n. 04913
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