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Sanatoria di abusi edilizi commessi da enti fieristici

Urbanistica e edilizia

1. Regione Toscana. Accertamento di conformità. Sanzione pecuniaria per gli interventi edilizi abusivi penalmente rilevanti. Criterio di commisurazione. Contributo di costruzione. Soltanto quando dovuto. Diversamente è di € 516,00. 2. Contributo di costruzione. Esenzione in base all'art. 124 L.R. Toscana n. 1/2005. Condizione oggettiva. Opere pubbliche o di interesse pubblico. Interventi riguardanti il polo espositivo di Firenze (Fortezza da Basso). Sono di interesse pubblico. Condizione soggettiva. Soggetto attuatore competente. Firenze Fiera S.p.a. è un soggetto qualificato. Convenzione con il Comune. Non occorre
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 1 ottobre 2014, n. 04880

Principio

1. Regione Toscana. Accertamento di conformità. Sanzione pecuniaria per gli interventi edilizi abusivi penalmente rilevanti. Criterio di commisurazione. Contributo di costruzione. Soltanto quando dovuto. Diversamente è di € 516,00.
1.1. La disposizione di cui all'art. 140 L.R. Toscana n. 1/2005, la quale dispone che il rilascio in sanatoria del permesso di costruire oppure dell’attestazione di conformità per gli interventi penalmente rilevanti è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista per il contributo per il rilascio del titolo edilizio di cui al titolo VII della medesima L.R. Toscana n. 1/2005, non va intesa nel senso che non sussisterebbe alcuna distinzione fra le ipotesi in cui il contributo di costruzione sia in effetti dovuto e quelle in cui esso non sia dovuto, così da costringere l’interprete a riconoscere al richiamo del titolo VII una valenza marcatamente oggettiva, fino a ritenere che la sanzione (nella predetta misura – collegata nel quantum all’importo del contributo di costruzione -) sarebbe in ogni caso e in ogni ipotesi dovuta.
1.2. Evidenti ragioni di coerenza sistematica inducono ad escludere un’opzione interpretativa dell'art. 140, comma 4, L.R. Toscana n. 1/2005, tale per cui il quantum del contributo di costruzione possa essere assunto quale parametro di commisurazione della sanzione anche nelle ipotesi in cui tale importo non risulti in alcun modo rappresentativo delle peculiarità della fattispecie sottostante. Oltretutto, l’adesione a tale opzione paleserebbe evidenti profili di irragionevolezza e a-sistematicità, determinando un evidente iato fra i contorni della vicenda sostanziale sottostante e la conseguente determinazione del quantum sanzionatorio. Tale opzione interpretativa risulterebbe altresì distonica rispetto al generale principio della gradualità sanzionatoria, finendo per assoggettare incongruamente alla medesima risposta in termini sanzionatori ipotesi caratterizzate da oggettive diversità per ciò che attiene il giudizio di disvalore circa la condotta sottostante.
1.3. L'art. 140, comma 4, L.R. Toscana n. 1/2005 va correttamente inteso nel senso che:
i) nelle ipotesi ‘sottostanti’ in cui il contributo di costruzione sia in concreto dovuto, il relativo quantum costituirà, altresì, la misura della sanzione da irrogare (e in ciò si riempirà di contenuti concreti il riferimento, ivi contenuto, alle previsioni di cui al titolo VII della legge regionale);
ii) nelle ipotesi in cui il contributo di concessione non sia in concreto dovuto, la sanzione sarà bensì dovuta, ma solo nella misura minima di euro 516 (conformemente alla previsione ‘di chiusura’ di cui all’ultima parte del primo periodo del comma 4 dell'art. 140 L.R. Toscana n. 1/2005).

2. Contributo di costruzione. Esenzione in base all'art. 124 L.R. Toscana n. 1/2005. Condizione oggettiva. Opere pubbliche o di interesse pubblico. Interventi riguardanti il polo espositivo di Firenze (Fortezza da Basso). Sono di interesse pubblico. Condizione soggettiva. Soggetto attuatore competente. Firenze Fiera S.p.a. è un soggetto qualificato. Convenzione con il Comune. Non occorre.
2.1. Ai sensi del comma 1, lettera b) dell’art. 124 L.R. Toscana n. 1/2005 il contributo di costruzione non è dovuto per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate dai soggetti competenti. 
2.2. La realizzazione e l’ampliamento di importanti aree espositive, nell’ambito di un complesso immobiliare a ciò destinato ai sensi della pertinente disciplina di piano, nonché ai sensi dello specifico progetto unitario di recupero approvato dagli stessi Organi comunali, sono interventi qualificabili come opere pubbliche o di interesse pubblico.
2.3. Firenze Fiera va annoverata tra i "soggetti competenti”, di cui all'art. 124, comma 1, lettera b) L.R. Toscana n. 1/2005, poiché gestisce in virtù di uno specifico regime concessorio la maggior parte del vasto compendio immobiliare esistente all’interno delle ‘Fortezza da Basso’ per conto della regione Toscana, in origine concessionaria per conto del Demanio statale. Non depongono in senso opposto la natura privatistica di Firenze Fiera e il fine di lucro che essa statutariamente persegue. Nessuna di tali circostanze risulti di tenore tale da escludere la sussistenza dei presupposti (oggettivi e soggettivi) di esenzione contemplati dall'art. 124, comma 1, lettera b), L.R. Toscana n. 1/2005.
2.4. L'art. 124, comma 1°, lettera b) L.R. Toscana n. 1/2005, nel prevedere che il contributo di costruzione non è dovuto per le opere e di urbanizzazione, eseguite anche da privati o privato sociale, previa convenzione con il comune che assicuri l’interesse pubblico, va inteso nel senso che la previa stipula di una convenzione costituisca condicio iuris ai fini dell’esenzione solo a fronte di interventi realizzati da soggetti privati (o del c.d. ‘privato sociale’)
2.5. Ai sensi della lettera b) dell'art. 124, comma 1°, L.R. Toscana n. 1/2005, nell’ipotesi in cui gli interventi abbiano ad oggetto opere pubbliche o di interesse pubblico e siano state realizzate da soggetti qualificati, risulta sufficiente a garantire l’esenzione la doppia condizione: 
a) che gli interventi di cui si tratta consistano nella realizzazione di ‘opere pubbliche o di interesse pubblico’ (condizione oggettiva); 
b) che gli stessi siano realizzati dai ‘soggetti competenti’ (condizione soggettiva).
2.6. Dal punto di vista sistematico l'art. 124, comma 1, lettera b) L.R. Toscana n. 1/2005 opera un discrimine fra:
i) da un lato, interventi di urbanizzazione realizzati da soggetti privati (in questo primo caso, il riconoscimento dell’esenzione passa attraverso l’intermediazione e la valutazione di un soggetto pubblico al quale, attraverso la stipula di un atto convenzionale, è demandato il compito di valutare – per così dire – la meritevolezza dell’intervento);
ii) dall’altro, interventi che consistano di per sé nella realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico da parte di soggetti qualificati (in questo secondo caso, il riconoscimento della meritevolezza dell’intervento è – per così dire – ‘in re ipsa’ e non sembra necessitare ulteriori condizioni, quali la stipula di atti convenzionali).

Cons. St., Sez. 6, 1 ottobre 2014, n. 04880
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