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Sanabilità di opere in zone vincolate

Urbanistica e edilizia Regioni Giustizia amministrativa

Sulla decisione del Consiglio di Stato sulla sanabilità di opere realizzate in zone vincolate da vincolo posteriore alla realizzazione dell'opera stessa ai sensi della L. reg. del Lazio n. 12/2004
Cons. St., Sez. 6, Sentenza 11 ottobre 2021, n. 06827

Premassima

La sanabilità di opere realizzate in zone sottoposte a vincolo è da escludersi anche qualora, ai sensi della L. reg. Lazio n. 12 del 2004, il vincolo sia posteriore alla realizzazione dell'opera medesima.

Principio

Nella sentenza emarginata in epigrafe il Consesso ha precisato che, in ragione delle interpretazioni giurisprudenziali, il presupposto dell'autonomizzazione "assoluta" e "spinta" del requisito fondamentale della non conformità alle norme urbanistiche, nonché alle prescrizioni degli strumenti di natura urbanistica finalizzato ad accertare rigorosamente e autonomamente  rispetto al contenuto del vincolo la non sanabilità dell'opera, contrariamente conduce a ritenere sanabili gli interventi abusivi, nonostante la violazione dei vincoli paesaggistico ambientali. Difatti, sarà in ragione della sola sussistenza per gli interventi abusivi ut supra di una conformità urbanistica sostanziale con interpretatio abrogans della disposizione regionale n. 12 del 2004 ed un generalizzato travisamento della sua ratio che si considererà di escludere la sanabilità dell'opera soltanto nell'ipotesi in cui si incorra ad abusi sostanziali.
Tuttavia, la sentenza de quo è pronunciata al fine di escludere a sanabilità delle opere abusive oggetto del terzo condono nelle zone vincolate esclusivamente laddove ricorra l'ipotesi che il vincolo sopravvenuto possa consentire l'accertamento di conformità nel limiti suddetti.
Ne consegue che in mancanza di tale condizione sia da escludere la possibilità all'ottenimento del condono in forza di un parere dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.

Cons. St., Sez. 6, 11 ottobre 2021, n. 06827
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