Salvaguardia ambientale e impianti di distribuzione carburanti
Urbanistica e edilizia
Premassima
Principio
Il Collegio, ai sensi dell’art. 2 comma 1-bis, del d.lgs. n. 32 del
1998, ha valutato la compatibilità funzionale degli impianti di carburante
Ne consegue che pur non essendo necessaria una collocazione in un
territorio che sia omogeneo ad una destinazione industriale, resterà, tuttavia,
illesa la potestà comunale intesa all’individuazione di caratteristiche delle
aree su cui sono realizzati i medesimi impianti.
All’uopo, la norma de qua esprime la facoltà degli enti locali di
accordare, in sede di pianificazione della rete, sempre che non siano previsti
particolari vincoli, la localizzazione dei nuovi impianti anche nelle zone del
P.R.G. soggette a diversa destinazione.
Difatti, ai sensi del d.lgs. n. 32/1998 rubricato “Razionalizzazione del sistema
di distribuzione dei carburanti” viene assegnato ai Comuni un particolare potere
conformativo della rete distributiva dei carburanti rispetto all’ uso esclusivamente
urbanistico, il quale, al fine di agevolare la razionalizzazione della rete di
distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi
impianti su aree private, si concretizza nel compito di definire i requisiti,
criteri e caratteristiche delle aree su cui potrebbero essere istallati gli
impianti di distribuzione carburanti, mediante atto ad hoc complementare
alla disciplina urbanistica.