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Salvaguardia ambientale e impianti di distribuzione carburanti

Urbanistica e edilizia

Sui limiti posti alla localizzazione di impianti di distribuzione carburanti, ai sensi dell’art. 2 comma 1-bis, del d.lgs. n. 32 del 1998, in ragione del vincolo di destinazione d’uso
Cons. St., Sez. 4, Sentenza 11 aprile 2022, n. 02696

Premassima

L’esigenza di salvaguardare l’ambiente in funzione della destinazione di zona agricola pone dei limiti alla precisa localizzazione di impianti di distribuzione carburanti. 

Principio

Il Collegio, ai sensi dell’art. 2 comma 1-bis, del d.lgs. n. 32 del 1998, ha valutato la compatibilità funzionale degli impianti di carburante rispetto alle diverse zone territoriali di appartenenza comunale, escluse quelle rientranti nella zona territoriale omogenea A o limitate da particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali.

Ne consegue che pur non essendo necessaria una collocazione in un territorio che sia omogeneo ad una destinazione industriale, resterà, tuttavia, illesa la potestà comunale intesa all’individuazione di caratteristiche delle aree su cui sono realizzati i medesimi impianti.

All’uopo, la norma de qua esprime la facoltà degli enti locali di accordare, in sede di pianificazione della rete, sempre che non siano previsti particolari vincoli, la localizzazione dei nuovi impianti anche nelle zone del P.R.G. soggette a diversa destinazione.

Difatti, ai sensi del d.lgs. n. 32/1998 rubricato “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti” viene assegnato ai Comuni un particolare potere conformativo della rete distributiva dei carburanti rispetto all’ uso esclusivamente urbanistico, il quale, al fine di agevolare la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private, si concretizza nel compito di definire i requisiti, criteri e caratteristiche delle aree su cui potrebbero essere istallati gli impianti di distribuzione carburanti, mediante atto ad hoc complementare alla disciplina urbanistica.

 

Cons. St., Sez. 4, 11 aprile 2022, n. 02696
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