SOPPRESSIONE DELLE SEDI DISTACCATE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Premassima
Costituiscono una legittima regolamentazione del periodo transitorio, conformemente ai criteri di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 155 del 2012, gli atti organizzativi assunti dal Presidente del Tribunale di Bologna e dal Dirigente dello stesso, in quanto, sebbene non pienamente conformi al paradigma dell’art. 48 quinquies O.G., non sembrano comunque porsi in contrasto, sostanzialmente, con la finalità che nel complesso ispira il d. lgs. 155/2012, anche alla luce delle direttive fissate dal CSM con la delibera del 12.12.2012, laddove ha invitato i dirigenti degli uffici a far sì che “il 13 settembre 2013 l’accentramento degli affari delle suddette sezioni distaccate sia pieno ed effettivo”, anche attraverso l’utilizzo di strumenti che consentano una parziale o totale anticipazione di detto accentramento, quantomeno dei procedimenti civili e penali che sia prevedibile non si concludano entro il 13 settembre 2013.