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Contratti pubblici Giustizia amministrativa

Legittimazione ad agire di associazioni rappresentative di interessi di categoria avverso disposizioni normative di natura regolamentare. Legittimazione di UNIONSOA (Associazione nazionale società organismi di attestazione) ad impugnare disposizioni del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che si assumono lesive dei suoi interessi. Legittimità del sistema sanzionatorio di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 207/2010. Rapporto fra SOA ed imprese nell’ipotesi di sospensione o decadenza dell’autorizzazione concessa alla SOA. Funzione di controllo sulle stazioni appaltanti, in merito all'obbligo di verifica, da parte delle SOA, della conformità del certificato di esecuzione dei lavori a quelli previsti dal bando di gara. Divieto per le SOA di ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale per l'espletamento delle attività istituzionali.
Cons. St., Sez. 1, Parere Definitivo 3 luglio 2013, parere n. 03097

Principio

1. Sulla legittimazione ad agire di associazioni rappresentative di interessi di categoria avverso disposizioni normative di natura regolamentare.
1.1. Le associazioni rappresentative sono attivamente legittimate ad agire per la tutela dei diritti fondamentali e degli interessi collettivi, se e in quanto sussista un collegamento tra la lesione e l’interesse diffuso rappresentato dall'ente (cfr. Sez. I parere n. 01188/2011). 
1.2. In tema di legittimazione a ricorrere delle associazioni di categoria, occorre accertare la sussistenza di tale legittimazione, ossia, la presenza di una lesione immediata riconducibile ad un interesse concreto ed attuale della posizione soggettiva della ricorrente, verificando se le norme censurate possano avere effetti immediatamente lesivi o se questi possano emergere solo in conseguenza dell'eventuale atto applicativo (cfr. C.S. IV n. 812/12).
1.3. Nel caso di impugnativa di disposizioni di natura regolamentare, il singolo, dinanzi alla generalità ed astrattezza della norma si trova in posizione indifferenziata per cui lo stesso non può conseguire alcuna utilità dal suo annullamento se non nel momento applicativo della norma stessa, che concretizza la lesione, rendendola attuale; pertanto, la norma regolamentare (tranne nel caso in cui la stessa abbia un contenuto sostanzialmente provvedimentale), non può essere oggetto di autonoma impugnativa, ma deve essere impugnata insieme all’atto applicativo. 
1.4. Diversa da quella del singolo è la posizione dell’ente esponenziale, che ha la finalità di agire a tutela dell’interesse del gruppo di cui rappresenta gli interessi, che possono essere lesi dall’introduzione di una normativa che arrechi danno a tutti gli appartenenti alla categoria per cui l’interesse al ricorso dell’ente nasce, in tal caso, dalla lesione dell’interesse collettivo inteso come interesse omogeneo di tutti gli appartenenti alla categoria rappresentata. Deriva da ciò la possibilità, per gli enti esponenziali di interessi collettivi, di impugnare immediatamente gli atti regolamentari ritenuti illegittimi, purché questi non siano fonte di potenziale conflitto fra gli associati, ma siano idonei a produrre una lesione immediata e diretta della sfera giuridica di tutti gli appartenenti alla categoria di riferimento, ossia, una lesione dell’interesse omogeneo della collettività rappresentata riferibile a tutti gli associati e che si soggettivizza in capo all’ente esponenziale

2. Sulla legittimazione di UNIONSOA (Associazione nazionale società organismi di attestazione) ad impugnare disposizioni del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che si assumono lesive dei suoi interessi.
2.1. UNIONSOA (Associazione nazionale società organismi di attestazione) è rappresentativa della categoria degli Organismi di attestazione e tra i suoi scopi vi è la tutela degli interessi degli associati.
2.2. Il meccanismo sanzionatorio di cui agli artt. 73 e 85 d.P.R. n. 207/2010 e l’ipotesi di responsabilità di cui all’art. 70 d.P.R. n. 207/2010, sono precetti cogenti e immediatamente lesivi di tale interesse collettivo e, pertanto, sono oggetto di legittima impugnativa, non essendo rinvenibili, in tali disposizioni, elementi di potenziale conflitto tra gli appartenenti alla categoria stessa.

3. Legittimità del sistema sanzionatorio di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 207/2010.
3.1. È legittimo il sistema sanzionatorio di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 207/2010, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono irrogate all’esito di un procedimento condotto dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici secondo la previsione dell’art. 73, commi 5 e 6, del regolamento nel rispetto del principio del contraddittorio (contestazione degli addebiti, pieno diritto di difesa); tali sanzioni appaiono inoltre comminate dalla norma impugnata secondo un criterio di proporzionalità e in coerenza con le norme di cui agli artt. 6, comma 8, 40, comma 4, lett. g) e g bis), e in particolare all’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006, che recita: “ Il regolamento dell'Autorità disciplina l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità nel rispetto dei principi della tempestiva comunicazione dell'apertura dell'istruttoria, della contestazione degli addebiti, del termine a difesa, del contraddittorio, della motivazione, proporzionalità e adeguatezza della sanzione, della comunicazione tempestiva con forme idonee ad assicurare la data certa della piena conoscenza del provvedimento, del rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalle norme vigenti”.
3.2. Con determinazione dell'Autorità n.1 del 15 marzo del 2011 sono state definite le linee guida, in cui sono indicate, in modo analitico, le modalità di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 73 del d.P.R. n. 207/10. Poiché si è in presenza di una norma primaria che demanda all'Autorità di vigilanza l'esercizio del potere sanzionatorio secondo specifici criteri analiticamente indicati e poiché nessun motivo risulta proposto avverso il contenuto della determinazione attuativa di tali criteri, le censure con le quali si sostiene il contrasto delle disposizioni del regolamento con i principi generali e con la normativa di rango primario devono ritenersi inammissibili, oltre che infondate, non essendo stati proposti specifici motivi di gravame avverso la tipizzazione delle sanzioni così come attuata dall'Autorità di vigilanza, secondo le linee guida della norma primaria.

4. Inammissibilità per carenza di lesione dell'interesse collettivo delle SOA, soggettivizzato nell’ente esponenziale, delle censure avverso la disposizione di cui all’art. 73, comma 8, del d.P.R. n. 207/10, la quale disciplina il rapporto fra SOA ed imprese nell’ipotesi di sospensione o decadenza dell’autorizzazione concessa alla SOA.
È inammissibile la censura dedotta avverso la disposizione di cui all’art. 73, comma 8, del d.P.R. n. 207/10, la quale disciplina ragionevolmente il rapporto fra SOA ed imprese nell’ipotesi di sospensione o decadenza dell’autorizzazione concessa alla SOA. La lesione fatta valere con tale censura riguarda, in via principale, le imprese che sono clienti delle SOA; la disposizione prevede che il contratto per il rilascio dell’attestazione di qualificazione contenga una clausola, secondo la quale, in caso di sospensione dell'autorizzazione alla SOA, l’impresa possa comunque, su richiesta, risolvere il contratto. La disposizione contestata non aggrava la responsabilità della SOA. L'eventuale domanda risarcitoria da parte dell’impresa, in relazione al verificarsi di specifiche situazioni di fatto, segue le regole generali e non è regolata dalla norma regolamentare impugnata. Sotto tale aspetto non è quindi prospettabile una lesione dell’interesse collettivo e omogeneo delle SOA, soggettivizzato nell’ente esponenziale ricorrente.

5. Legittimità dell'art. 85, comma 2°, d.P.R. n. 207/2010 nella parte in cui attribuisce funzione di controllo sulle stazioni appaltanti, in merito all'obbligo di verifica, da parte delle SOA, della conformità del certificato di esecuzione dei lavori a quelli previsti dal bando di gara.
La disposizione di cui all'art. 85, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 non determina un ampliamento delle competenze delle SOA, ma una ragionevole esplicazione dei loro poteri di attestazione che, in conformità a quanto previsto dall'art. 70, comma 1, lett. f) dello stesso regolamento, devono estendersi alla verifica della veridicità e sostanza delle dichiarazioni, certificazioni e documentazioni, senza che ciò determini alcun ampliamento delle competenze istituzionali oltre quanto stabilito dalla normativa di fonte primaria e, in particolare, dall’art. 40, comma 3, lett. a) e b) del d.lgs. n. 163/2006.

6. Legittimità dell'art. 70, comma 3°, d.P.R. n. 207/2010 il quale vieta alle SOA il ricorso a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale per l'espletamento delle attività istituzionali.
È legittimo l'art. 70, comma 3, d.P.R. n. 207/2010, atteso che l'utilizzo di personale esterno per fini “non istituzionali” da parte delle SOA risulta preordinato a rafforzare i principi di corretta competizione imprenditoriale nei limiti di forme di incisivo controllo su tale attività di promozione e, pertanto, non appare illegittima l’attribuzione di responsabilità alle SOA per lo svolgimento dell'attività di tali soggetti esterni. Inoltre la responsabilità di cui alla seconda proposizione del comma 3, dell’art. 70, in questione, non va intesa come responsabilità oggettiva derogatoria delle regole generali (ad es.:art. 1218cc); in particolare la disposizione impugnata non deroga alle norme poste dagli artt. 3, legge n. 689/1981 e 7 d.lgs. n. 231/2001.

Cons. St., Sez. 1, 3 luglio 2013, parere n. 03097
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